Art. 12
Termine per la realizzazione degli interventi
1. La realizzazione degli interventi deve essere completata entro
il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e di
determina e concessione del contributo. Le spese devono essere
effettuate entro il termine di conclusione del progetto.
2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata
all'interno del decreto di determinazione e concessione contributo
e/o nell'accordo di collaborazione, coincide con la data di
registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.