Art. 13
Spese ammissibili e intensita' di aiuto
1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono
quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento
(UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.
2. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e delle spese
ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono
accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti,
salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della
legislazione nazionale sull'IVA.
3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non
puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni
concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di
aiuto previsti.