Art. 14 
 
                               Cumulo 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis»,  nella  misura
in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti  al  superamento  dell'intensita'   di   aiuto   (o   l'entita'
dell'aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.