Art. 16 
 
                      Effetto di incentivazione 
 
  1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli  aiuti  siano
«necessari  e  costituiscano  un  incentivo  all'ulteriore   sviluppo
dell'attivita'» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art.  6,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto  proponente
per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo
scritta,  prima  dell'avvio  delle  attivita'  per  le  quali  chiede
l'aiuto, nella quale sono  contenute  le  informazioni  previste  dal
sopracitato art. 6, paragrafo 2.