Art. 16 Effetto di incentivazione 1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo dell'attivita'» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell'avvio delle attivita' per le quali chiede l'aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopracitato art. 6, paragrafo 2.