Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
a) «Filiera biologica»: l'insieme degli operatori biologici
coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione,
preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con
qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10
della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o
interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale
la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di
produzione primaria;
b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto
13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui
all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
c) «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva
rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui
soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie
associate in almeno dieci regioni o province autonome;
d) «Distretto biologico/biodistretto»: cosi' come definito
dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23. Nelle regioni che
abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o
distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa;
e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi emanati dal Ministero in
attuazione del presente decreto;
g) «Soggetto proponente»: il soggetto che assume il ruolo di
referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del
progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i
rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle
attivita' di erogazione delle agevolazioni;
h) «Soggetti della filiera»: gli operatori biologici che
concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica;
i) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposti dal singolo
soggetto proponente;
j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa' di cui
all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i.
k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca
e dell'ippica.