Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie  disponibili  sono  quelle  previste  dal
«Fondo per l'agricoltura biologica» di cui  all'art.  1,  comma  522,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  incrementate  dall'art.  68,
comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  2. La totalita' delle risorse finanziarie di cui  al  comma  1,  al
netto di quelle eventualmente imputate  al  «soggetto  gestore»  come
specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono  destinate  ai
soggetti  proponenti  di  cui  all'art.   6   secondo   la   seguente
ripartizione: 
    a) il 40%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da
filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende; 
    b) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da
associazioni biologiche; 
    c) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da
distretti biologici/biodistretti. 
  3. L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli
provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni  caso,
ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014,
l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi  ammissibili.  In
relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del
regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro
1.500,00 per consulenza. 
  4.  Per  la   definizione,   l'attuazione,   l'istruttoria   e   il
monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per  l'agricoltura
biologica»,  il  Ministero  puo'  avvalersi  del  soggetto   gestore,
attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art.  9,  comma  1  del
decreto legislativo n.  50/2016,  i  cui  oneri  sono  imputati  alle
risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00  annui,  a
partire dall'annualita' 2022.