Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal
«Fondo per l'agricoltura biologica» di cui all'art. 1, comma 522,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate dall'art. 68,
comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. La totalita' delle risorse finanziarie di cui al comma 1, al
netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» come
specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono destinate ai
soggetti proponenti di cui all'art. 6 secondo la seguente
ripartizione:
a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da
filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da
associazioni biologiche;
c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da
distretti biologici/biodistretti.
3. L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli
provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni caso,
ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014,
l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In
relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del
regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro
1.500,00 per consulenza.
4. Per la definizione, l'attuazione, l'istruttoria e il
monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per l'agricoltura
biologica», il Ministero puo' avvalersi del soggetto gestore,
attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1 del
decreto legislativo n. 50/2016, i cui oneri sono imputati alle
risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00 annui, a
partire dall'annualita' 2022.