Art. 4 
 
                              Finalita' 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 5  sono  rivolti  a  favorire  le
forme di produzione agricola a  ridotto  impatto  ambientale  e  alla
promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di  ogni
attivita' a  queste  connessa.  A  tal  fine  si  ritiene  necessario
stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra  i  differenti
soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di: 
    a)   promuovere   la   transizione   ecologica    del    comparto
agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione
con metodo biologico; 
    b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra  i  soggetti
della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore
aggiunto alla produzione primaria biologica; 
    c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute
positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del
territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di
un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di
prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.