Art. 4
Finalita'
1. Gli interventi di cui all'art. 5 sono rivolti a favorire le
forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla
promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni
attivita' a queste connessa. A tal fine si ritiene necessario
stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti
soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
a) promuovere la transizione ecologica del comparto
agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione
con metodo biologico;
b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti
della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore
aggiunto alla produzione primaria biologica;
c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute
positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del
territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di
un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di
prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.