Art. 5
Progetti e interventi ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto, i
progetti che perseguono le finalita' di cui all'art. 4, attraverso la
realizzazione di uno o piu' interventi secondo quanto definito ai
successivi commi.
2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in
almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere
ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in
ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell'area
definita dall'intervento.
3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale,
si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento
(UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all'art. 1, comma
2, del presente decreto.
4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie
di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto
proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli
articoli. 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. Qualora in una delle due categorie di progetti (nazionale o
locale) non venissero presentate domande di contributo tali da
esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la facolta'
di impiegare tali risorse per finanziare l'altra categoria di
progetti.
6. Qualora le domande di contributo presentate eccedessero le
disponibilita' previste, il Ministero si riserva la facolta' di
incrementare tali disponibilita' con ulteriori fonti di finanziamento
coerenti. Nel caso in cui non si rendessero disponibili risorse
aggiuntive, i progetti saranno ammessi a finanziamento in base ai
criteri di priorita' indicati nei provvedimenti attuativi.