Art. 5 
 
                  Progetti e interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto,  i
progetti che perseguono le finalita' di cui all'art. 4, attraverso la
realizzazione di uno o piu' interventi  secondo  quanto  definito  ai
successivi commi. 
  2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale: 
    a) i progetti a carattere nazionale devono essere  realizzati  in
almeno  cinque regioni  e/o  provincie  autonome  italiane  ed  avere
ricadute in ambito nazionale; 
    b) i progetti a carattere  locale  devono  essere  realizzati  in
ambito  regionale  ed  interregionale  ed  avere  ricadute  nell'area
definita dall'intervento. 
    3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere  locale,
si articolano nelle categorie di interventi previste dal  regolamento
(UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all'art. 1,  comma
2, del presente decreto. 
  4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le  categorie
di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di  soggetto
proponente,  nel  rispetto  dei  costi  ammissibili  previsti   dagli
articoli. 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  5. Qualora in una delle due  categorie  di  progetti  (nazionale  o
locale) non  venissero  presentate  domande  di  contributo  tali  da
esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la  facolta'
di  impiegare  tali  risorse  per  finanziare  l'altra  categoria  di
progetti. 
  6. Qualora le  domande  di  contributo  presentate  eccedessero  le
disponibilita' previste, il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di
incrementare tali disponibilita' con ulteriori fonti di finanziamento
coerenti. Nel caso in  cui  non  si  rendessero  disponibili  risorse
aggiuntive, i progetti saranno ammessi a  finanziamento  in  base  ai
criteri di priorita' indicati nei provvedimenti attuativi.