Art. 6
Soggetti proponenti
1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma 2,
lettera a) del presente decreto, possono presentare domanda di
accesso ai contribuiti:
a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende
in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti
caratteristiche:
i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella
produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore
coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti
agricoli ed agroalimentari biologici;
ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria
presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario,
e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque
regioni e/o province autonome;
iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi
comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera
biologica.
b) le associazioni biologiche.
2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art. 5, comma 2,
lettera b) del presente decreto, possono presentare domanda di
accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come
definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti
dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di
apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.