Art. 8 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1.  Il  Ministero  puo'  avvalersi  di  una  o   piu'   commissioni
ministeriali   di   valutazione,   da   nominarsi   con    successivo
provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se
necessario,  in  considerazione  della  peculiarita'  del  metodo  di
produzione biologico, designa uno o piu' esperti  scientifici,  anche
esterni  all'amministrazione,  qualificati  nella  materia  specifica
delle  tematiche  dei  progetti.  La  commissione  puo'  riunirsi  in
presenza o in modalita' telematica. Ai componenti  delle  commissioni
ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di
presenza e rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.