Art. 8
Commissione di valutazione
1. Il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni
ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo
provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se
necessario, in considerazione della peculiarita' del metodo di
produzione biologico, designa uno o piu' esperti scientifici, anche
esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica
delle tematiche dei progetti. La commissione puo' riunirsi in
presenza o in modalita' telematica. Ai componenti delle commissioni
ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di
presenza e rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.