Art. 9
Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilita' al
finanziamento
1. La commissione di valutazione, sulla base della documentazione
trasmessa alla direzione generale, verifica i requisiti di
ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti
presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.
2. Le proposte progettuali di cui all'art. 5 del presente decreto,
sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito
riportati:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualita' del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei
partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei
relativi avvisi pubblici.
3. La commissione di valutazione predispone un apposito verbale
contenente i risultati dell'istruttoria, dandone pubblicita'.