Art. 9 
 
Istruttoria,   valutazione   dei   progetti   ed   eleggibilita'   al
                            finanziamento 
 
  1. La commissione di valutazione, sulla base  della  documentazione
trasmessa  alla  direzione  generale,   verifica   i   requisiti   di
ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei  progetti
presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi. 
  2. Le proposte progettuali di cui all'art. 5 del presente  decreto,
sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di  seguito
riportati: 
    a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi; 
    b) qualita' del progetto e grado di innovazione; 
    c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi; 
    d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente  e  dei
partecipanti, anche  in  relazione  alle  modalita'  di  monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati; 
    e)  ulteriori  criteri  di  valutazione  specifici  indicati  nei
relativi avvisi pubblici. 
  3. La commissione di valutazione  predispone  un  apposito  verbale
contenente i risultati dell'istruttoria, dandone pubblicita'.