Art. 2
Soggetti ammissibili
1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti
soggetti:
a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attivita'
agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente;
b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attivita'
agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente;
c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi'
l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori
di vino DOP, IGP o biologico, nonche' gli imbottigliatori qualora
siano altresi' viticoltori o trasformatori.