Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono ammessi a presentare  istanza  di  contributo,  i  seguenti
soggetti: 
    a) produttori di vino DOP, che  esercitino  altresi'  l'attivita'
agrituristica ovvero l'attivita'  enoturistica,  nel  rispetto  della
normativa nazionale e regionale vigente; 
    b) produttori di vino IGP, che  esercitino  altresi'  l'attivita'
agrituristica ovvero l'attivita'  enoturistica,  nel  rispetto  della
normativa nazionale e regionale vigente; 
    c)  produttori  di  vino  biologico,  che   esercitino   altresi'
l'attivita'  agrituristica  ovvero  l'attivita'   enoturistica,   nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. 
  2. Per «produttori» si intendono i viticoltori ed  i  trasformatori
di vino DOP, IGP o biologico,  nonche'  gli  imbottigliatori  qualora
siano altresi' viticoltori o trasformatori.