Art. 3 
 
                       Attivita' finanziabili 
 
  1. Le spese  di  investimento  ammesse  a  contributo  sono  quelle
concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di  un
codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle  etichette  dei
vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue  nel  quale
siano presenti una descrizione delle  caratteristiche  peculiari  del
territorio di riferimento, dal punto  di  vista  storico-culturale  e
delle  tradizioni  enogastronomiche,  nonche'  appositi  collegamenti
ipertestuali ai siti e alle pagine web  istituzionali  dedicati  alla
promozione culturale, turistica e  rurale  dei  territori  locali  di
produzione. 
  2. Il sito web di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  deve
rispettare i  criteri  di  accessibilita'  previsti  dalla  normativa
vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano. 
  3. L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) di cui
comma  1  del  presente  articolo  deve  avvenire  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  e  (UE)  2019/33  della  Commissione,  del  17
ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini. 
  4. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per  un  periodo
minimo di tre anni l'apposizione del codice  a  barre  bidimensionale
(QR code)  sulle  etichette  di  una  quota  parte  della  produzione
complessiva imbottigliata indicata nell'istanza  di  contributo  pari
almeno al 25% della produzione stessa. 
  5. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire,  altresi',  per
un periodo minimo di tre anni il  collegamento  ipertestuale  tra  il
codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue  di
cui al comma 1 del presente articolo.