Art. 3
Attivita' finanziabili
1. Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle
concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un
codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei
vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale
siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del
territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e
delle tradizioni enogastronomiche, nonche' appositi collegamenti
ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla
promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di
produzione.
2. Il sito web di cui al comma 1 del presente articolo deve
rispettare i criteri di accessibilita' previsti dalla normativa
vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
3. L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) di cui
comma 1 del presente articolo deve avvenire nel rispetto del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17
ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
4. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo
minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale
(QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione
complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari
almeno al 25% della produzione stessa.
5. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per
un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il
codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue di
cui al comma 1 del presente articolo.