Art. 4 
 
                 Modalita' di selezione dei progetti 
                e importo dei contributi concedibili 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate
ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base
dell'ordine cronologico di  presentazione,  secondo  la  procedura  a
sportello. 
  2. L'importo del contributo concedibile ad un singolo  beneficiario
e' pari ad un minimo di 10.000,00  euro  e  sino  ad  un  massimo  di
30.000,00 euro. 
  3. L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo
e' determinato sulla base dei punteggi attribuiti  dalla  Commissione
giudicatrice. 
  4. La ripartizione dei fondi disponibili  e'  effettuata,  in  base
alla graduatoria approvata, in misura direttamente  proporzionale  al
punteggio attribuito dalla Commissione. 
  5. La percentuale massima di contributo erogabile non puo' superare
il 70% delle spese ammesse. 
  6. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa,
l'erogazione  di  un  anticipo  nella  misura  massima  del  50%  del
contributo concesso, previa presentazione, da parte  dei  beneficiari
del  contributo,  di  fidejussione  bancaria   o   assicurativa.   La
fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo  anticipato,
maggiorato  dell'interesse  legale  e  prevedere   espressamente   la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma  2,
del codice civile e  la  sua  operativita'  entro quindici  giorni  a
semplice richiesta dell'amministrazione.