Art. 4
Modalita' di selezione dei progetti
e importo dei contributi concedibili
1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate
ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a
sportello.
2. L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario
e' pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di
30.000,00 euro.
3. L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo
e' determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione
giudicatrice.
4. La ripartizione dei fondi disponibili e' effettuata, in base
alla graduatoria approvata, in misura direttamente proporzionale al
punteggio attribuito dalla Commissione.
5. La percentuale massima di contributo erogabile non puo' superare
il 70% delle spese ammesse.
6. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa,
l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del
contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari
del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa. La
fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato,
maggiorato dell'interesse legale e prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,
del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a
semplice richiesta dell'amministrazione.