Art. 5 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
  1. Con  provvedimento  direttoriale,  da  emanare  entro centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituita una Commissione che provvede a verificare  l'ammissibilita'
delle istanze e della relativa documentazione, assegnando  ad  ognuna
di esse un punteggio, da attribuire in base alla scheda contenente  i
criteri di valutazione allegata al medesimo provvedimento. 
  2. Sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano ottenuto un
punteggio maggiore o uguale a sei decimi del punteggio attribuibile. 
  3.  Ai  componenti  della  Commissione  giudicatrice  non   vengono
corrisposti compensi, indennita',  gettoni  di  presenza  e  rimborsi
spese, ne' emolumenti comunque denominati.