Art. 5
Commissione giudicatrice
1. Con provvedimento direttoriale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilita'
delle istanze e della relativa documentazione, assegnando ad ognuna
di esse un punteggio, da attribuire in base alla scheda contenente i
criteri di valutazione allegata al medesimo provvedimento.
2. Sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano ottenuto un
punteggio maggiore o uguale a sei decimi del punteggio attribuibile.
3. Ai componenti della Commissione giudicatrice non vengono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi
spese, ne' emolumenti comunque denominati.