Art. 6
Modalita' attuative
1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti
ammissibili, dei termini e modalita' di presentazione delle istanze,
dei criteri di selezione, delle spese ammissibili, nonche' ogni
ulteriore modalita' attuativa e di dettaglio e' demandata
all'adozione di apposito provvedimento da parte del Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.