Art. 6 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. La puntuale definizione  dei  requisiti  richiesti  ai  soggetti
ammissibili, dei termini e modalita' di presentazione delle  istanze,
dei criteri di  selezione,  delle  spese  ammissibili,  nonche'  ogni
ulteriore  modalita'  attuativa   e   di   dettaglio   e'   demandata
all'adozione di apposito  provvedimento  da  parte  del  Dipartimento
delle politiche competitive,  della  qualita'  agroalimentare,  della
pesca e dell'ippica - Direzione  generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare  e  dell'ippica,  da  emanare  entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.