IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile  che  prevede  lo
scioglimento  d'autorita'  degli  enti  cooperativi  che  non   hanno
depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3  marzo  2022,
mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale
per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa'  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Considerato che, laddove  presente,  e'  stato  visionato  l'ultimo
bilancio di esercizio presentato e  che  per  lo  stesso  non  si  e'
rilevata la presenza di beni immobili; 
  Considerato che  per  tutte  le  cooperative  inserite  nell'elenco
allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al sistema
Sister che ha fornito  esito  negativo  in  merito  all'esistenza  di
valori catastali; 
  Considerato che l'obbligo di cui all'art. 7 e seguenti della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e' stato assolto dando comunicazione dell'avvio
del procedimento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 21 ottobre 2021 e' stato pubblicato  sul
portale istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy
l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  di  scioglimento  per   atto
d'autorita' senza nomina del  commissario  liquidatore  di  trentadue
societa' cooperative, essendosi resa necessaria tale pubblicazione in
quanto molti  dei  destinatari  sono  risultati  privi  di  domicilio
digitale valido; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti interessati  ha  fatto  pervenire
memorie  e  altra   documentazione   in   merito   all'adozione   del
provvedimento   di   scioglimento   senza   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
trentadue societa' cooperative riportate nell'allegato elenco,  parte
integrante del decreto.