IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto che la sopra indicata legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente piu' deboli della popolazione facilitando l'acquisto di nuovi e piu' idonei strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1, commi 437, 438 e 439, un Fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (c.d. «bonus vista»), in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui; Tenuto conto che il suddetto contributo sara' erogato a valere sul capitolo 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute; Tenuto conto, altresi', che le risorse pari a 5 milioni di euro relative all'anno 2021 risultano iscritte in conto residui; Visto che il comma 439, dell'art. 1, della sopra citata legge di bilancio n. 178/2020, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 438, della medesima legge di bilancio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; Visto, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visti gli ulteriori articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Tenuto conto che l'AGID, nell'ambito del progetto denominato «Italia Login - La casa del cittadino», promuove la diffusione del sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione e dei privati aderenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e le modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute 20 giugno 2011, avente ad oggetto «Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata»; Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consenta di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove si stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.»; Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020); Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus vista», tali, quindi, da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici, o di parti di essi, per le finalita' di cui al presente decreto; Vista l'applicazione informatica «18 App», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista l'applicazione informatica «Bonus dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; Vista l'applicazione informatica «Programma sperimentale buono mobilita'», realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista l'applicazione informatica «Bonus veicoli sicuri», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 6 ottobre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita' e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, di seguito denominato «bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 2. Il «bonus vista» e' finanziato a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle disponibilita' del medesimo fondo.