IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto che la sopra  indicata  legge  di  bilancio  2021  (legge  n.
178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente  piu'  deboli
della popolazione facilitando  l'acquisto  di  nuovi  e  piu'  idonei
strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1,  commi  437,
438  e  439,  un  Fondo  per  la  tutela   della   vista,   ai   fini
dell'erogazione di un contributo in forma di voucher  una  tantum  di
importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di  occhiali
da vista ovvero di lenti a contatto correttive (c.d. «bonus  vista»),
in  favore  dei  membri   di   nuclei   familiari   con   un   valore
dell'indicatore ISEE non superiore ad euro  10.000,00  (diecimila/00)
annui; 
  Tenuto conto che il suddetto contributo sara' erogato a valere  sul
capitolo 2304, denominato «Fondo  per  la  tutela  della  vista»  con
dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun  anno  del  triennio
2021-2023, afferente al centro  di  responsabilita'  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito  del  programma  di
spesa «Prevenzione e promozione  della  salute  umana  ed  assistenza
sanitaria al personale navigante  e  aeronavigante»,  della  missione
«Tutela della salute» dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute; 
  Tenuto conto, altresi', che le risorse pari a  5  milioni  di  euro
relative all'anno 2021 risultano iscritte in conto residui; 
  Visto che il comma 439, dell'art. 1, della sopra  citata  legge  di
bilancio n. 178/2020, prevede che  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
sono definiti i criteri, le modalita' e i  termini  per  l'erogazione
del contributo di cui al precedente comma 438, della  medesima  legge
di bilancio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni,
nell'organizzare autonomamente la propria  attivita',  utilizzano  le
tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione   per   la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita',
imparzialita',  trasparenza,  semplificazione  e  partecipazione  nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; 
  Visto, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il quale prevede che le pubbliche  amministrazioni  provvedono  a
razionalizzare  e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi,  le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese; 
  Visti gli ulteriori articoli 68 e  69  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, finalizzati a  favorire  il  riuso  dei  programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Tenuto  conto  che  l'AGID,  nell'ambito  del  progetto  denominato
«Italia Login - La casa del cittadino», promuove  la  diffusione  del
sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente
a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale  ai
servizi  on-line  della  pubblica  amministrazione  e   dei   privati
aderenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1 dell'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente  la  definizione  delle  caratteristiche  tecniche  della
Tessera sanitaria (TS)» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.
117, recante  «Regolamento  concernente  la  diffusione  della  carta
nazionale dei servizi a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera  b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni,  e,  in  particolare,   l'art.   66   concernente   le
caratteristiche e le modalita' di rilascio  della  carta  d'identita'
elettronica e della carta nazionale dei servizi; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno ed  il  Ministro  della  salute  20
giugno 2011, avente  ad  oggetto  «Modalita'  di  assorbimento  della
tessera sanitaria nella carta nazionale  dei  servizi»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei  redditi
precompilata»; 
  Viste le linee guida su acquisizione e riuso  di  software  per  le
pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID  con  determinazione  n.
115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono  che  il  modello  del
riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consenta  di
individuare, valutare e personalizzare un  software  senza  stipulare
alcuna convenzione con l'amministrazione che  ha  messo  a  riuso  il
software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che
si perfeziona con il semplice  download,  senza  che  sia  necessaria
alcuna richiesta di accesso; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove
si  stabilisce  che  «Le  amministrazioni  dello  Stato,   cui   sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente  pubblico  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato sui  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi.»; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 1, commi 437-439, della legge di  bilancio
2021 (legge n. 178/2020); 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica; 
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del  «bonus  vista»,  tali,
quindi, da  poter  essere  adattate,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di riuso di programmi informatici, o di  parti  di
essi, per le finalita' di cui al presente decreto; 
  Vista l'applicazione informatica  «18  App»,  realizzata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai
sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, della legge  13  luglio
2015, n. 107; 
  Vista   l'applicazione   informatica   «Bonus   dispositivi    anti
abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 296,  della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  come  sostituito  dall'art.   52   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
  Vista  l'applicazione  informatica  «Programma  sperimentale  buono
mobilita'»,  realizzata  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141,  cosi'  come  modificato  dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista l'applicazione informatica «Bonus veicoli sicuri», realizzata
ai sensi dell'art. 1, comma 706, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del
decreto di cui al citato art. 2, comma 1; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
succitato  regolamento  (UE),  cosi'  come  modificato  dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021,  n.
205,  di  conversione,  con  modificazioni,  del   decreto-legge   n.
139/2021; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali nella seduta del 6 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri,  le  modalita'  e  i
termini di concessione ed erogazione di un  contributo  in  forma  di
voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00  (cinquanta/00)  per
l'acquisto  di  occhiali  da  vista  ovvero  di  lenti   a   contatto
correttive, di seguito denominato «bonus vista»,  istituito  all'art.
1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 
  2. Il «bonus vista» e' finanziato a valere sulle risorse  stanziate
sul capitolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela  della
vista» iscritto nello stato di previsione del Ministero della  salute
per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle disponibilita'  del
medesimo fondo.