Art. 10 Monitoraggio e sanzioni 1. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio del programma. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 1, i quali, tra l'altro, elaborano rendicontazioni periodiche sull'erogazione dei contributi. 3. Per effettuare i necessari monitoraggi, Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. inviano al Ministero della salute i resoconti relativi al numero di richiedenti registrati e ai contributi erogati, sotto forma di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente l'interessato. 4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, Sogei S.p.a. provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della salute e a Consap, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente dei buoni richiesti ai sensi dell'art. 5 e dei rimborsi richiesti ai sensi dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili Sogei, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, sospende le attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4 e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero della salute. 5. I bonus vista e i rimborsi di cui all'art. 6, sono utilizzati per le finalita' di cui all'art. 1. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del presente decreto.