Art. 10 
 
                       Monitoraggio e sanzioni 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  effettua  il   monitoraggio   del
programma. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si
avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma  1,  i  quali,
tra l'altro, elaborano rendicontazioni periodiche sull'erogazione dei
contributi. 
  3. Per effettuare i necessari monitoraggi, Sogei  S.p.a.  e  Consap
S.p.a. inviano al Ministero della  salute  i  resoconti  relativi  al
numero di richiedenti registrati e ai contributi erogati, sotto forma
di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare,  anche
indirettamente l'interessato. 
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  all'art.  1,
Sogei S.p.a. provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dal
programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della
salute e a Consap, entro il  giorno  quindici  di  ciascun  mese,  la
rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente   dei   buoni
richiesti ai sensi dell'art. 5 e  dei  rimborsi  richiesti  ai  sensi
dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili  Sogei,
attraverso  l'applicazione  web  di  cui  all'art.  2,  sospende   le
attribuzioni del beneficio di cui all'art.  4  e  ne  da'  tempestiva
comunicazione al Ministero della salute. 
  5. I bonus vista e i rimborsi di cui all'art.  6,  sono  utilizzati
per le finalita'  di  cui  all'art.  1.  Restano  ferme  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi  o
di violazione delle norme del presente decreto.