Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita' indicate all'art. 1, del presente decreto, e' il Ministero della salute. 2. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. sono designati dal Ministero della salute quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, come previsti dal presente decreto, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarita' del Ministero della salute, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 3. INPS e' titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati a Sogei S.p.a. per le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1. 4. L'Agenzia delle entrate e' titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute per le finalita' di cui all'art. 6, comma 7. 5. Il Ministero della salute assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del «bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nelle convenzioni e/o accordi di cui all'art. 9 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazione dei dati. 6. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679. 7. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del «bonus vista» ai sensi del presente decreto sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 8. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalita' di esercizio dei diritti da parte degli stessi che sara' pubblicata sul sito web dedicato gestito da Sogei S.p.a.