Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita'
indicate all'art. 1, del presente  decreto,  e'  il  Ministero  della
salute. 
  2. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. sono designati dal Ministero  della
salute quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto
scritto in cui sono specificati analiticamente  i  compiti  affidati,
come previsti dal presente  decreto,  che  non  comportano  decisioni
sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei  dati  stessi,
che restano nella sfera della titolarita' del Ministero della salute,
in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
  3. INPS e' titolare del trattamento  dei  dati  personali  relativi
all'ISEE comunicati a Sogei S.p.a. per le verifiche sulla sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1. 
  4. L'Agenzia delle entrate e' titolare  del  trattamento  dei  dati
personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati  dal
Ministero della salute per le finalita' di cui all'art. 6, comma 7. 
  5. Il Ministero della  salute  assicura  il  trattamento  dei  dati
personali nel rispetto della normativa vigente, con  riferimento,  in
particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che  devono
essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di  liceita',
correttezza e trasparenza nei confronti degli  interessati  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)  2016/679,
alle modalita' e ai tempi di conservazione dei  dati  personali,  nel
rispetto dei principi di privacy by design e by default,  limitandolo
alla sola realizzazione dei compiti  attinenti  all'attribuzione  del
contributo e ai successivi controlli sulla  relativa  erogazione  del
«bonus vista», istituito all'art. 1, commi 437-439,  della  legge  di
bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nelle convenzioni e/o  accordi  di
cui all'art. 9 sono individuate le misure  tecniche  e  organizzative
volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con  riferimento
ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE)  2016/679,  nonche'  le  modalita'  e  tempi  di
conservazione dei dati. 
  6. Il Ministero della salute, prima del  trattamento,  effettua  la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai  sensi  dell'art.
35 del regolamento (UE) 2016/679. 
  7. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del «bonus vista»
ai sensi del presente decreto sono conservati per dieci anni,  ovvero
fino alla data di decadenza o prescrizione del  diritto  di  agire  o
difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in  tutti  i  casi  di
contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato  della  sentenza
che definisce il giudizio. 
  8. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza
di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata  informativa  sul
trattamento dei dati personali e sulle  modalita'  di  esercizio  dei
diritti da parte degli stessi  che  sara'  pubblicata  sul  sito  web
dedicato gestito da Sogei S.p.a.