Art. 12 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Il riconoscimento dei benefici  previsti  dal  presente  decreto
avviene nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 
  2. La generazione dei «bonus vista» e il rimborso di  cui  all'art.
6, sono in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilita'  delle
risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero della salute. 
  3. Il Ministero della salute eroga a Consap S.p.a. le somme di  cui
all'art. 1, comma 2, necessarie per dare attuazione  all'art.  3  del
presente decreto al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art.
9. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito del Ministero della salute. 
 
    Roma, 21 ottobre 2022 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Speranza          
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2946