Art. 12 Norme finanziarie 1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 2. La generazione dei «bonus vista» e il rimborso di cui all'art. 6, sono in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. 3. Il Ministero della salute eroga a Consap S.p.a. le somme di cui all'art. 1, comma 2, necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art. 9. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero della salute. Roma, 21 ottobre 2022 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2946