Art. 3 Beneficiari del programma 1. Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui ai sensi del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive. 2. Il «bonus vista» puo' essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell'ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l'acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive ed e' erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.