Art. 3 
 
                      Beneficiari del programma 
 
  1. Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari
con valore dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui ai  sensi
del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a
partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno
acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto
correttive. 
  2. Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per
ciascun  membro  del  nucleo  familiare  con  valore  dell'ISEE   non
superiore ad euro 10.000,00 annui,  per  l'acquisto,  effettuato  nel
triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto
correttive ed e' erogato nelle forme di cui ai successivi articoli  5
e 6.