Art. 5 
 
             Attribuzione e fruizione del «bonus vista» 
 
  1. Al fine di ottenere il  «bonus  vista»  di  cui  all'art.  4,  i
richiedenti provvedono a registrarsi  sull'applicazione  web  di  cui
all'art.  2  a  partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data  ultima  anche
ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto
correttive di cui all'art. 4, comma 1. 
  2. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  la  carta  di
identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema  pubblico  per  la
gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso  la  carta
nazionale dei servizi (CNS). 
  3. All'atto della registrazione, il  richiedente  fornisce  i  dati
indicati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  e  secondo  il  modello  disponibile  sulla
applicazione web in  cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
  4. In seguito  al  completamento  della  registrazione,  verificata
presso l'INPS, anche attraverso  Sogei  S.p.a.,  la  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalita' di
cui all'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,
attribuisce al beneficiario il «bonus vista». 
  5.  Il   «bonus   vista»   e'   disponibile   nell'area   riservata
dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e  puo'  essere
utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni  di  cui  all'art.  4,
comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2. 
  6. Ciascun «bonus vista» puo' essere utilizzato presso i  fornitori
di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive   inseriti
nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta  la  riduzione  sul
prezzo di acquisto del bene. 
  7. I buoni devono  essere  utilizzati  entro  trenta  giorni  dalla
relativa  generazione.  Decorsi  i  trenta  giorni,  il  buono  viene
automaticamente   annullato.   Il   richiedente    puo'    richiedere
sull'applicazione web di cui  all'art.  2  l'emissione  di  un  nuovo
buono, secondo le procedure del presente articolo.