Art. 5 Attribuzione e fruizione del «bonus vista» 1. Al fine di ottenere il «bonus vista» di cui all'art. 4, i richiedenti provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima anche ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive di cui all'art. 4, comma 1. 2. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS). 3. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3. 4. In seguito al completamento della registrazione, verificata presso l'INPS, anche attraverso Sogei S.p.a., la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il «bonus vista». 5. Il «bonus vista» e' disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo' essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni di cui all'art. 4, comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2. 6. Ciascun «bonus vista» puo' essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene. 7. I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione. Decorsi i trenta giorni, il buono viene automaticamente annullato. Il richiedente puo' richiedere sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo.