Art. 6 
 
                       Rimborso per l'acquisto 
 
  1. Per gli acquisti di beni di cui all'art. 4, comma 2,  effettuati
a partire dal 1°  gennaio  2021  e  fino  al  giorno  antecedente  il
sessantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e'  previsto
il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, fermo
restando quanto previsto dall'art. 3. 
  2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al  comma  precedente,  i
richiedenti devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione
web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata
entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione
web. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Ministero della salute, comunica tramite il proprio sito internet, la
data di attivazione dell'applicazione web. 
  3. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  la  carta  di
identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema  pubblico  per  la
gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso  la  carta
nazionale dei servizi (CNS). 
  4. All'atto della registrazione, il  richiedente  fornisce  i  dati
indicati nell'allegato tecnico, mediante le necessarie  dichiarazioni
sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile
sulla piattaforma in cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
  5. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi della  fattura
o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi  dell'art.  2,
commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127  e  del
decreto ministeriale  7  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29  dicembre  2016,  n.  303,
attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 4, comma 2. 
  6. Per l'occhiale da  vista  acquistato,  ovvero  per  le  lenti  a
contatto correttive acquistate,  si  provvede  al  rimborso  mediante
accredito una tantum dell'importo di euro 50,00  (cinquanta/00),  sul
conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario,  le  cui
coordinate  (IBAN)  sono  fornite  al  momento  della   presentazione
dell'istanza di rimborso. 
  7.  I  dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  ai  richiedenti  sono
comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del  controllo.
Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.