Art. 6 Rimborso per l'acquisto 1. Per gli acquisti di beni di cui all'art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e' previsto il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3. 2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione web. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero della salute, comunica tramite il proprio sito internet, la data di attivazione dell'applicazione web. 3. L'identita' del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso la carta di identita' elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS). 4. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3. 5. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 4, comma 2. 6. Per l'occhiale da vista acquistato, ovvero per le lenti a contatto correttive acquistate, si provvede al rimborso mediante accredito una tantum dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso. 7. I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.