Art. 7 
 
          Accreditamento dei fornitori di occhiali da vista 
                    e lenti a contatto correttive 
 
  1. I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti  a
contatto correttive  si  accreditano  sull'applicazione  web  di  cui
all'art. 2 a partire dal  quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto. 
  2. I soggetti indicati al comma 1, si autenticano  all'applicazione
web di cui all'art. 2, utilizzando la carta di identita'  elettronica
(CIE), il sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale
(SPID), oppure attraverso la carta nazionale  dei  servizi  (CNS),  e
indicano la partita IVA, il codice ATECO  dell'attivita'  svolta,  la
denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la  tipologia
dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione  che
i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti  consentiti
ai sensi della normativa sopra citata. 
  3. I soggetti accreditati  sono  inseriti  in  un  apposito  elenco
consultabile   dai   richiedenti   e   dai   beneficiari   attraverso
l'applicazione web. 
  4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui  al  comma  3  implica
l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali  da  vista  e  lenti  a
contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo  le  modalita'
stabilite al presente decreto.