Art. 7 Accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive 1. I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si accreditano sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. I soggetti indicati al comma 1, si autenticano all'applicazione web di cui all'art. 2, utilizzando la carta di identita' elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata. 3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web. 4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite al presente decreto.