Art. 8 Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive 1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3, e' riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato e' registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive presente nell'applicazione web di cui all'art. 2. 2. I fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive emettono uno o piu' documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonche' dei documenti contabili si provvede, entro sessanta giorni, alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2024.