Art. 8 
 
          Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori 
         di occhiali da vista e lenti a contatto correttive 
 
  1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori  di
occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti  nell'elenco
di cui all'art. 7, comma 3, e' riconosciuto agli  stessi  un  importo
pari al buono validato. L'importo maturato  e'  registrato  nell'area
riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali  da  vista  e
lenti a contatto correttive presente  nell'applicazione  web  di  cui
all'art. 2. 
  2. I fornitori di occhiali da vista e lenti a  contatto  correttive
emettono uno o piu' documenti contabili redatti in  conformita'  alle
specifiche linee guida pubblicate  e  consultabili  sull'applicazione
web, di  importo  pari  al  valore  dei  buoni  validati.  A  seguito
dell'acquisizione   dei   dati   dalla   specifica   area    presente
nell'applicazione web, nonche' dei documenti contabili  si  provvede,
entro sessanta giorni, alla liquidazione  dell'importo  maturato  dai
fornitori di occhiali da vista e  lenti  a  contatto  correttive.  Il
saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e  non  oltre
il 31 marzo 2024.