Art. 9 
 
                      Soggetti attuatori e INPS 
 
  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero della salute che si avvale, mediante  stipula
di apposite convenzioni, delle societa': 
    a) Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della
normativa in materia di riuso dei programmi  informatici,  incaricata
delle  attivita'  informatiche  per  lo  sviluppo   e   la   gestione
dell'applicazione web di  cui  all'art.  2,  per  la  verifica  della
sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  per  le
attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10 e all'art. 12, comma 3; 
    b) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici  S.p.a.,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
quale gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione di cui  agli
articoli 6 e 8 del presente decreto. 
  2. Il Ministero della salute, nel rispetto di quanto  previsto  nel
provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
«Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei  dati  personali  tra
amministrazioni  pubbliche»  del  2  luglio  2015,  stipula  apposito
accordo con INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale,  per
la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3,  comma
1 (ISEE),  tramite  il  servizio  di  cooperazione  applicativa,  nel
rispetto del  principio  di  limitazione  della  finalita'  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. 
  3. Per le attivita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si
avvale delle risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto, nel limite massimo  del  3  per  cento,  previa  stipula  di
apposite convenzioni con le societa' interessate.