Art. 9 Soggetti attuatori e INPS 1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della salute che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle societa': a) Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata delle attivita' informatiche per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, per le attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10 e all'art. 12, comma 3; b) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto. 2. Il Ministero della salute, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015, stipula apposito accordo con INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 (ISEE), tramite il servizio di cooperazione applicativa, nel rispetto del principio di limitazione della finalita' ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. 3. Per le attivita' di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo del 3 per cento, previa stipula di apposite convenzioni con le societa' interessate.