Art. 2
Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata
1. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione
civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalita'
di cui all'art. 4, comma 3, puo' essere utilizzata anche per la
ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta
ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico
dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e'
inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.