Art. 3
Prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri
riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla
popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta
ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a
decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario
provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta
ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente
impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga
agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi
ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile
complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la
retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo
impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data
dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva
nazionale di comparto.
3. Nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere
direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme
corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo
Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26 novembre
2022, in relazione all'effettivo impiego, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel
piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n.
948/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per
l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
5. Con proprio provvedimento il Commissario puo' autorizzare, su
motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e
2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine
dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva
riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale
sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.