Art. 5
Potenziamento della capacita' operativa della struttura del
Commissario delegato
1. Al personale della struttura del Commissario straordinario per
la ricostruzione dell'Isola di Ischia Commissario delegato ai sensi
della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione sisma
centro Italia ove impiegato per l'emergenza in rassegna, direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle attivita' connesse all'emergenza, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3.
2. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri
riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e a forme di
incentivazione per il personale in servizio presso le strutture di
cui al comma 1, nell'ambito delle convenzioni in essere con le
societa' di cui all'art. 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 e all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse rese
disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale.
3. Al personale di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute le
spese per le missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella
misura di quanto previsto per i dipendenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarita'
del contesto emergenziale, e' altresi' autorizzato ad avvalersi, fino
al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalita'
tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle
funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di dieci
unita', di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole
nell'ambito del personale gia' in servizio presso le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche
temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti
contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la
corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3,
commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle
risorse stanziate per l'emergenza. Relativamente alle figure
dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai
sensi del presente articolo, l'indennita' mensile di cui all'art. 3,
comma 2, e' riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti,
ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i
contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di
posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il
Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le
strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della
legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalita' di
erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese
per missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura
di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.