Art. 6
Misure per il rafforzamento della capacita' operativa del Comune di
Casamicciola Terme
1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di
risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte
al contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato puo'
autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a
incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo
determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche
attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di
personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla
natura delle attivita' emergenziali, nel limite massimo complessivo
di cinque unita' per la durata dello stato di emergenza ed entro il
limite di spesa di euro 200.000,00.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a riconoscere
fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un
rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di
missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti
di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o
all'Isola d'Ischia dal personale direttamente impiegato per la
gestione emergenziale in rassegna.
3. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono
posti a carico delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna.