Art. 8
Facolta' di nomina di un Vice-commissario
1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle
attivita' di gestione dell'emergenza, puo', per la durata dello stato
di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario, anche al fine di
assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo'
conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facolta' previste
dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive
modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate per fronteggiare l'emergenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio