Art. 10 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Resta ferma la possibilita' di adottare, in funzione dell'eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dal medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento. Il medesimo provvedimento fornisce, altresi', le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento, ivi compresa l'individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, di cui all'art. 6, comma 4, l'eventuale misura dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonche' la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento sono allegati agli stessi provvedimenti. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello agevolativo e la sospensione dell'iter istruttorio per le istanze presentate nelle more della predetta chiusura e risultate prive di copertura finanziaria in funzione di eventuali economie derivanti dall'esito delle istruttorie delle domande di agevolazione gia' in corso di valutazione. 4. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette al Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base degli schemi e con le modalita' di presentazione che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello agevolativo. Nell'ambito della domanda di agevolazione, l'impresa e' tenuta a: a) dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto; b) allegare il documento di cui all'art. 6, comma 2; c) indicare le finalita', tra quelle indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), alle quali e' destinato il programma di investimento; d) fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con il provvedimento di cui al comma 2. 6. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Ministero, della sostenibilita' del correlato nuovo piano finanziario; b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria dell'impresa proponente; c) verifica della coerenza del programma con le finalita' ambientali previste dal presente decreto e dal provvedimento di cui al comma 2, nonche' la sua validita' tecnica e la coerenza con le azioni individuate nell'ambito del documento di cui all'art. 6, comma 2; d) verifica della cantierabilita' del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate; e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruita' delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria, l'esame di congruita' deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui. 7. Ai fini della valutazione dei programmi di investimento, il soggetto gestore puo' avvalersi di soggetti terzi indipendenti ovvero enti con i quali la Direzione generale per gli incentivi stipula apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli esperi esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto. 8. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade. 9. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 8, il soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 10. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 8, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. 11. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.