Art. 10 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito  dall'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
123/1998. Resta  ferma  la  possibilita'  di  adottare,  in  funzione
dell'eventuale raggiungimento di  particolari  obiettivi  ambientali,
una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto  stabilito  dal
medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  2. I termini per la presentazione  delle  domande  di  agevolazione
sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento. Il medesimo
provvedimento fornisce, altresi', le necessarie specificazioni per la
corretta attuazione dell'intervento,  ivi  compresa  l'individuazione
delle tipologie di aiuto  applicabili  in  funzione  degli  obiettivi
ambientali perseguiti, di cui all'art. 6, comma 4, l'eventuale misura
dell'efficientamento da  perseguire  a  seguito  della  realizzazione
degli investimenti,  nonche'  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui  al
comma 2 del medesimo art. 6. Ai fini di quanto previsto  dall'art.  7
della  legge  11  novembre  2011,  n.  180,  l'elenco   degli   oneri
informativi per le imprese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
intervento sono allegati agli stessi provvedimenti. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
123/1998, i soggetti  beneficiari  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie.
L'eventuale  esaurimento  delle  risorse  disponibili   comporta   la
chiusura dello  sportello  agevolativo  e  la  sospensione  dell'iter
istruttorio per le  istanze  presentate  nelle  more  della  predetta
chiusura e risultate prive di copertura finanziaria  in  funzione  di
eventuali  economie  derivanti  dall'esito  delle  istruttorie  delle
domande di agevolazione gia' in corso di valutazione. 
  4. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette al
Soggetto gestore una specifica domanda di  agevolazione,  sulla  base
degli schemi e con le modalita' di  presentazione  che  saranno  resi
disponibili sul  sito  del  Soggetto  gestore  con  congruo  anticipo
rispetto all'apertura dello sportello agevolativo. Nell'ambito  della
domanda di agevolazione, l'impresa e' tenuta a: 
    a) dichiarare il possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
decreto; 
    b) allegare il documento di cui all'art. 6, comma 2; 
    c) indicare le finalita', tra quelle indicate all'art.  6,  comma
1, lettere a), b) e c), alle  quali  e'  destinato  il  programma  di
investimento; 
    d) fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione
indicate con il provvedimento di cui al comma 2. 
  6. Il  soggetto  gestore,  ricevuta  la  domanda  di  agevolazioni,
procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,  allo
svolgimento delle seguenti attivita': 
    a)  verifica  della  disponibilita'  delle  risorse   finanziarie
necessarie per la copertura degli  oneri  connessi  alla  concessione
delle  agevolazioni  richieste.  Qualora  le  risorse   residue   non
consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili  previste
dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni  sono  concesse  in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese  fino  ad
esaurimento delle suddette risorse  finanziarie,  ferma  restando  la
verifica, da parte del Ministero, della sostenibilita' del  correlato
nuovo piano finanziario; 
    b) verifica dei requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica
e finanziaria dell'impresa proponente; 
    c)  verifica  della  coerenza  del  programma  con  le  finalita'
ambientali previste dal presente decreto e dal provvedimento  di  cui
al comma 2, nonche' la sua validita' tecnica e  la  coerenza  con  le
azioni individuate nell'ambito del documento di cui all'art. 6, comma
2; 
    d) verifica della cantierabilita' del programma di  investimenti,
sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a
rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano,  entro
il  termine  massimo  di  dodici  mesi  dalla  di  concessione  delle
agevolazioni,  la  documentazione  comprovante  il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche   amministrazioni   necessarie   alla   realizzazione   del
programma. Qualora  allo  scadere  dei  dodici  mesi  dalla  data  di
concessione  delle  agevolazioni  l'impresa  non  abbia  prodotto  la
documentazione  concernente  la  materia  edilizia,  le  agevolazioni
concesse sono revocate; 
    e) determinazione delle spese  ammissibili,  attraverso  verifica
della pertinenza e  della  congruita'  delle  stesse,  ricorrendo  ad
elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria,
l'esame di congruita' deve  essere  finalizzato  esclusivamente  alla
valutazione del costo complessivo del  progetto,  in  relazione  alle
caratteristiche tecniche e alla  validita'  economica  dello  stesso,
essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase
di rendicontazione delle spese, fatto salvo  l'accertamento  in  fase
istruttoria di elementi chiaramente incongrui. 
  7. Ai fini della valutazione  dei  programmi  di  investimento,  il
soggetto gestore puo' avvalersi di soggetti terzi indipendenti ovvero
enti con i quali la Direzione  generale  per  gli  incentivi  stipula
apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli
esperi esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma  sono
posti a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del  presente
decreto. 
  8. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
6  risulti  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o
documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli alle imprese  mediante
una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile  per
la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso  in  cui
la documentazione richiesta non  sia  presentata  entro  il  predetto
termine, la domanda di agevolazione decade. 
  9. Per i programmi  per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa  con  esito  negativo,  ovvero  per  le  domande  dichiarate
decadute ai sensi  del  comma  8,  il  soggetto  gestore  provvede  a
comunicare  all'impresa  i  motivi   che   determinano   il   mancato
accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  10. Per i programmi per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con esito positivo, il soggetto gestore,  entro  il  termine
massimo  di  novanta  giorni  dal  ricevimento   della   domanda   di
agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al  comma  8,  delibera  la
concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa. 
  11. Preordinatamente alla concessione del contributo, il  Ministero
provvede agli adempimenti  connessi  al  funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.