Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non piu' di 4 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi. Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80% (ottanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20% (venti per cento), e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonche' l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalita' che saranno definite con successivo provvedimento del Ministero. 2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento. 3. Ai fini dell'erogazioni per stati di avanzamento lavori, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 4. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione presentata, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5. 5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a venti giorni. 6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica presso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento. Il soggetto gestore, in esito alla predetta verifica, predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. Per i programmi di investimento agevolati nell'ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei costi agevolabili anche al fine di valutare l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricita' o del gas, e delle conseguenti agevolazioni concedibili. La predetta relazione e' trasmessa dal Soggetto gestore al Ministero. 7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, il soggetto gestore procede, accertato anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali con le modalita' definite con il provvedimento di cui al comma 1, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. Il soggetto gestore comunica al Ministero la conclusione delle procedure di erogazione e i risultati ambientali conseguiti a seguito della realizzazione del programma di investimento.