Art. 11 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su  richiesta
del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in  non
piu' di 4 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a  stati  di
avanzamento lavori del progetto  di  importo  non  inferiore  al  20%
(venti per cento) dei costi ammessi. Le erogazioni  effettuabili  nel
corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni  caso
eccedere   l'80%   (ottanta    per    cento)    delle    agevolazioni
complessivamente  concesse.   L'erogazione   dell'ultimo   SAL,   non
inferiore al 20% (venti per cento), e' effettuata  a  seguito  di  un
accertamento presso  l'unita'  produttiva  oggetto  dell'investimento
finalizzato ad accertare la realizzazione  dell'investimento  nonche'
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi  ambientali  previsti  con
modalita' che  saranno  definite  con  successivo  provvedimento  del
Ministero. 
  2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto  beneficiario  di
richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di  fideiussione
o polizza fideiussoria a prima richiesta,  l'erogazione  della  prima
quota di agevolazione,  non  superiore  al  30%  (trenta  per  cento)
dell'importo complessivo delle agevolazioni  concesse,  a  titolo  di
anticipazione,  con  le  modalita'  e  le  condizioni  indicate   con
successivo provvedimento del Ministero.  L'importo  dell'agevolazione
erogata a titolo di anticipo viene recuperata  proporzionalmente  dai
successivi stati di avanzamento. 
  3. Ai fini dell'erogazioni per  stati  di  avanzamento  lavori,  il
soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa
alle  spese  e  ai  costi  effettivamente   sostenuti   nel   periodo
rendicontato, consistente  in  fatture  quietanzate  o  in  documenti
contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di
spesa devono essere effettuati con modalita' che consentano  la  loro
piena tracciabilita' e la loro riconducibilita'  alla  fattura  o  al
documento  contabile  di  valore  probatorio  equivalente  a  cui  si
riferiscono. 
  4. Il soggetto gestore, accertata la completezza e  la  regolarita'
della documentazione presentata, nonche' tutte le condizioni previste
dalla normativa  vigente  in  materia  di  erogazione  di  contributi
pubblici, procede, entro trenta giorni dalla  ricezione  di  ciascuna
richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i  maggiori
termini previsti al comma 5. 
  5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
4  risulti  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o
documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il soggetto gestore  puo',  una  sola  volta  per  ciascuna
richiesta  di  erogazione,  richiederli  alle  imprese  mediante  una
comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile  per  la
loro presentazione, non superiore a venti giorni. 
  6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere
trasmesso   dall'impresa   beneficiaria   entro    sessanta    giorni
dall'ultimazione  del  progetto,  il  soggetto  gestore  verifica  la
completezza   e   la   pertinenza   al   progetto   agevolato   della
documentazione  e  delle  dichiarazioni  trasmesse  ed  effettua  una
verifica presso l'unita'  produttiva  oggetto  dell'investimento.  Il
soggetto gestore, in esito alla  predetta  verifica,  predispone  una
relazione sull'avvenuta realizzazione del  progetto  di  investimento
che  deve,  tra  l'altro,  contenere  un  giudizio  di  pertinenza  e
congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli  investimenti
finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno  solare
e riportare un giudizio sulla complessiva  attuazione  del  programma
agevolato. Per i  programmi  di  investimento  agevolati  nell'ambito
della sezione 2.6 del Quadro temporaneo il soggetto  gestore  procede
alla rideterminazione dei costi agevolabili anche al fine di valutare
l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili
inaspettati anche in  relazione  a  periodi  di  prezzi  estremamente
elevati dell'elettricita' o del gas, e delle conseguenti agevolazioni
concedibili. La predetta relazione e' trasmessa dal Soggetto  gestore
al Ministero. 
  7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6,  il
soggetto gestore procede, accertato  anche  il  raggiungimento  degli
obiettivi ambientali con le modalita' definite con  il  provvedimento
di cui al comma 1, all'erogazione delle  agevolazioni  spettanti.  Il
soggetto gestore comunica al Ministero la conclusione delle procedure
di erogazione e i risultati ambientali  conseguiti  a  seguito  della
realizzazione del programma di investimento.