Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   al
programma agevolato, devono  essere  preventivamente  comunicate  dal
soggetto beneficiario al soggetto gestore, con adeguata  motivazione.
Il soggetto gestore, con apposita istruttoria  tecnica,  verifica  la
permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'  del
programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono  e  ne
da' comunicazione all'impresa. Nel  caso  in  cui  tale  verifica  si
concluda con esito negativo, il soggetto gestore  dispone  la  revoca
delle agevolazioni ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni. 
  2.  Le  variazioni  rispetto  alla  domanda  di  agevolazione   che
riguardano l'ammontare complessivo  delle  spese  sostenute,  nonche'
l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non  devono
essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate
in fase di erogazione del contributo.