Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti al programma agevolato, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, con adeguata motivazione. Il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione all'impresa. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.