Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili, fatto salvo quanto riportato al comma 2, le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile; b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile; c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali; d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 2. Con riferimento ai programmi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati costi agevolabili quelli previsti dall'aiuto applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 4, anche con riferimento all'applicazione del meccanismo dei costi supplementari ove previsto dall'aiuto individuato. Qualora i programmi siano realizzati nel rispetto delle finalita', dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento, come previsto dal punto 53-quinquies, lettera m), del predetto Quadro temporaneo. 3. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 4. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA. 5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi. 7. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono: a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti; c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento. 8. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puo' utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.