Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili, fatto salvo quanto riportato al  comma  2,  le
spese riferite all'acquisto e alla costruzione  di  immobilizzazioni,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella
misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta
di agevolazioni. Dette spese riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue  sistemazioni,  limitatamente  a  quelli
strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi  ambientali,  nei
limiti del 10% (dieci per cento)  dell'investimento  complessivamente
ammissibile; 
    b)  opere  murarie   e   assimilate,   limitatamente   a   quelle
strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali,  nel
limite   del   40%    (quaranta    per    cento)    dell'investimento
complessivamente ammissibile; 
    c) impianti e attrezzature varie, nuovi  di  fabbrica,  necessari
per perseguire gli obiettivi ambientali; 
    d)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi. 
  2. Con riferimento ai programmi di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a)  e  b),  potranno  essere  considerati  costi  agevolabili  quelli
previsti dall'aiuto applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 4,  anche
con   riferimento   all'applicazione   del   meccanismo   dei   costi
supplementari  ove  previsto  dall'aiuto   individuato.   Qualora   i
programmi siano realizzati nel rispetto delle finalita', dei limiti e
delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai
fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono  essere
considerati agevolabili i costi determinati  come  differenza  tra  i
costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o  le  entrate
aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta
la durata dell'investimento, come previsto  dal  punto  53-quinquies,
lettera m), del predetto Quadro temporaneo. 
  3. Con riferimento ai progetti per  la  formazione  del  personale,
sono ammissibili alle agevolazioni di  cui  al  presente  decreto  le
spese e i costi relativi a: 
    a) spese di  personale  relative  ai  formatori  per  le  ore  di
partecipazione alla formazione; 
    b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti  alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali  le
spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali  e  le  forniture
con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli  strumenti  e
delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente
per il progetto di formazione; 
    c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di
formazione. 
  4. Non sono ammesse le spese relative  a  impianti  e  attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle  relative
a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto  di  immobili
che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di
presentazione della domanda, di  altri  aiuti,  fatta  eccezione  per
quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca  e  recupero  totale
degli aiuti medesimi da parte delle autorita'  competenti.  Non  sono
altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro  500,00
(cinquecento), al netto di IVA. 
  5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 
  6. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata  sulla  base  dei
canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati  entro
il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi. 
  7. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono: 
    a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di
investimento per almeno cinque anni, ovvero  tre  anni  per  le  PMI,
dalla data di ultimazione degli investimenti; 
    c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento; 
    d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli
non targati strettamente necessari alla realizzazione  del  programma
ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere  identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita'  produttiva  oggetto
del programma di investimento. 
  8. Le spese di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  pagate
esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer  ovvero
ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da   consentire   la   piena
tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario
puo'  utilizzare  uno  specifico  conto   corrente   ordinario,   non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del
programma di investimento.