Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse,  nella  forma  del  contributo  a
fondo perduto, alle condizioni ed entro  i  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare: 
    a) per gli  investimenti  finalizzati  al  conseguimento  di  una
maggiore   efficienza   energetica   nell'esecuzione   dell'attivita'
d'impresa e per gli investimenti finalizzati  ad  un  uso  efficiente
delle risorse, nei limiti delle intensita' previste  dagli  aiuti  di
cui  alla  sezione  7  -  Aiuti  per  la  tutela  dell'ambiente   del
regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all'art.  10,
comma 2; 
    b) per gli investimenti finalizzati al  cambiamento  fondamentale
del processo produttivo complessivo, nei limiti delle  intensita'  di
aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale
o dall'art. 17 del regolamento GBER; 
    c) per gli investimenti coerenti con le finalita', i limiti e  le
condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti  delle
intensita' previste dal punto 53-quinquies, lettera  n),  del  Quadro
temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto  dalla  lettera
b) del medesimo punto; 
    d) per i progetti di formazione del personale  nei  limiti  delle
intensita' previste dall'art. 31 del regolamento GBER.