Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare: a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attivita' d'impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensita' previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 2; b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensita' di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale o dall'art. 17 del regolamento GBER; c) per gli investimenti coerenti con le finalita', i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensita' previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto; d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensita' previste dall'art. 31 del regolamento GBER.