IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), che istituisce nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per  far  fronte
ad  esigenze  indifferibili  che  si  manifestano  nel  corso   della
gestione, e le successive  variazioni  allo  stanziamento  del  fondo
medesimo apportate in applicazione della normativa vigente; 
  Visto il medesimo comma dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 il
quale stabilisce che il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   che   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28,  recante  «Disposizioni  in
materia di accesso ai  mezzi  di  informazioni  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni
per l'attuazione del principio del  pluralismo  nella  programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in  particolare
gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi
in onda gratuitamente in campagne elettorali; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  14  novembre  2018,  recante  modifica  della
direttiva n. 2010/13/UE, relativa  al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri, concernente il testo unico per la  fornitura  di  servizi  di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio'  escludendo  che  dette  province  autonome   partecipino   alla
ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  2  aprile  2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 13 maggio 2021 in  cui
si dispone  che  la  tabella  che  individua  l'importo  assegnato  a
ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese
indisponibili ai sensi e per gli effetti del  citato  art.  2,  comma
109, della legge n. 191/2009; 
  Visto il su indicato decreto interministeriale del  2  aprile  2021
che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per  il
rimborso alle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  ai  sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.  4,  comma  5,  per  l'anno
2021, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento  per  ciascun
messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,95 e di euro  29,65
alle emittenti radiofoniche e televisive locali per  la  trasmissione
di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o
referendarie nell'anno 2021; 
  Visto il decreto interministeriale del  18  febbraio  2022  che  ha
provveduto ai sensi dell'art. 4, comma 5,  della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, alla determinazione per l'anno  2022  della  misura  del
rimborso  per  ciascun  messaggio  da  riconoscere   alle   emittenti
radiofoniche e televisive locali,  nonche'  alla  ripartizione  della
somma stanziata per l'anno 2022 tra le regioni ai fini  del  rimborso
alle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  accettano  di
trasmettere  messaggi  autogestiti  a  titolo  gratuito  in  campagna
elettorale, in proporzione al numero  dei  cittadini  iscritti  nelle
liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2021 e  comunicato
dal Ministero dell'interno con nota n. 0001083 del 10 gennaio 2022; 
  Vista legge del 30 dicembre 2021, n. 234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  310  del
31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre  2021  «Ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 310 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 21,  comma  17,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  si e'  provveduto  all'assegnazione
delle  disponibilita'  del  bilancio   di   previsione   per   l'anno
finanziario 2022 ai titolari delle strutture  di  primo  livello  del
Ministero medesimo; 
  Visto che lo stanziamento di competenza di  bilancio  sul  capitolo
3121,  piano  gestionale  2  per  l'anno  2022  risulta  allo   stato
incapiente  in  considerazione   delle   spese   sostenute   per   le
consultazioni  amministrative  e  referendarie  tenutesi  nel   corso
dell'anno 2022; 
  Considerato che a seguito dell'adozione del decreto del  Presidente
della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 e n. 97, con  cui  sono  stati
sciolti anticipatamente il Senato e la Camera e sono state  convocate
le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022, in ragione
dell'incapienza  del  capitolo,  si  e'  reso  necessario   procedere
all'individuazione delle risorse per far fronte agli oneri  di  spesa
aventi la medesima finalita' al fine di garantire la messa  in  onda,
in tutte le regioni, dei messaggi gratuiti autogestiti anche  per  le
campagne relative alle elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
  Ritenuto che, al fine di assicurare  la  necessita'  di  assicurare
idonea copertura agli oneri correlati alle spese che dovranno  essere
sostenute in relazione al rimborso spettante in  forza  dell'art.  4,
comma 5 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28  si  rende  necessario
utilizzare quota parte della disponibilita' finanziaria del fondo per
le esigenze di spesa indifferibili di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (cap.  3076  dello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze),  il  cui
riparto a livello regionale avverra' sulla base dei criteri di cui al
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse del  fondo  per  far  fronte  ad  esigenze  di  spesa
indifferibili che si manifestano nel  corso  della  gestione  di  cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  per  un
importo pari a euro 1.200.000,00 per l'anno 2022, sono  destinate  al
rimborso di cui all'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, ai sensi del  decreto  interministeriale  del  18  febbraio  2022
recante «Definizione dello stanziamento per il 2022 in  favore  delle
emittenti radiofoniche e  televisive  che  accettano  di  trasmettere
messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle  campagne  elettorali  o
referendarie», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  n.  89  del  15
aprile 2022.