L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 novembre  2018  recante  «Modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/ UE, relativa al coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»  (di  seguito  anche  «TUSMA»  o  «Testo  unico»),   e,   in
particolare, gli articoli: 
    3, comma 1, lettera c), in cui il «servizio di piattaforma per la
condivisione di video» e' definito come un servizio,  quale  definito
dagli articoli 56 e 57 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di  una  sua
sezione distinguibile o di una sua funzionalita'  essenziale  sia  la
fornitura di  programmi,  video  generati  dagli  utenti  o  entrambi
destinati  al  grande  pubblico,  per  i  quali  il  fornitore  della
piattaforma per la  condivisione  di  video  non  ha  responsabilita'
editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire  attraverso
reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera  a),
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 luglio 2002,  e  la  cui  organizzazione  e'  determinata  dal
fornitore della piattaforma per la condivisione di video,  anche  con
mezzi   automatici   o    algoritmi,    in    particolare    mediante
visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento»; 
    9, comma 2, ai sensi del  quale  «[l]'Autorita',  in  materia  di
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  e  di   servizi   di
piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste
dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia'  attribuite
dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo  unico,  e,
in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223,
14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.»; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4,  41  e  42   del   TUSMA   che
attribuiscono all'Autorita' nuove competenze in materia di servizi di
piattaforma per la condivisione video (anche servizi di video sharing
platform - VSP); 
  Visto, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi  del  quale
«Al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei  costi   amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo
il comma 66-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266  e'
inserito  il  seguente:   "66-ter.   L'esercizio   delle   competenze
attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative  della
direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo  di  cui
al comma 66, posto a carico  delle  piattaforme  di  condivisione  di
video di cui alle predette  disposizioni  attuative  della  direttiva
(UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per  i  soggetti  di
cui al periodo precedente,  l'Autorita',  con  propria  deliberazione
adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e  le  modalita'
di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di  contribuzione
nel limite  massimo  del  2  per  mille  dei  ricavi  realizzati  nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa'
aventi  sede  all'estero,  relativi  al  valore   della   produzione,
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i
soggetti  non  obbligati  alla  redazione  di  tale  bilancio,  delle
omologhe voci di altre scritture contabili che  attestino  il  valore
complessivo della produzione."»; 
  Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter,  della
legge  n.  266/2005,  il  contributo  a  copertura  delle  spese   di
funzionamento dell'Autorita' e' dovuto dai fornitori del servizio  di
piattaforma per la condivisione  di  video  operanti  sul  territorio
nazionale, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del TUSMA; 
  Considerato che  il  contributo  versato  dai  citati  soggetti  e'
calcolato, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  66-ter,  della  legge  n.
266/2005,  applicando  l'aliquota  contributiva  ai  ricavi  da  essi
realizzati nel  territorio  italiano,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi  sede  all'estero,  quali,  a  titolo  non
esaustivo,  i   ricavi   da   pubblicita'   online,   abbonamenti   e
sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del
servizio di piattaforma per la condivisione di video; 
  Considerato che l'aliquota contributiva sopra richiamata - ai sensi
del medesimo art. 1, comma 66-ter,  della  legge  n.  266/2005  -  e'
fissata dall'Autorita' nel limite massimo del 2 per mille dei  ricavi
conseguiti  dai  fornitori  del  servizio  di  piattaforma   per   la
condivisione di video operanti nel territorio italiano e in un valore
congruo tale da assicurare  la  copertura  dei  costi  amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie  in  materia  di  servizi   di   piattaforma   per   la
condivisione video; 
  Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in  assenza  di
dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni
contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio
italiano, sulla base di report e  indagini  di  mercato  condotte  da
primari centri di ricerca, nella misura di circa 600 milioni di euro; 
  Considerate le attivita' in corso di svolgimento nell'anno  2022  e
tenuto conto dei diversi gruppi di lavoro interdisciplinari istituiti
al fine di dare  attuazione  alla  normativa  di  rango  primario  in
materia di servizi di VSP e di  svolgere  le  relative  attivita'  di
vigilanza,  come  dettagliatamente  riportato  nell'allegato  C  alla
presente delibera; 
  Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi  complessivamente
sostenuti  nell'anno  2022  per   l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie  in  materia  di  servizi   di   piattaforma   per   la
condivisione video attraverso la valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi incluse la quota parte  dei  costi
sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo  politico  (c.d.
strutture «trasversali») per la parte afferente  all'esercizio  delle
competenze in materia di VSP; 
  Rilevato che, applicando tale metodologia, i  costi  amministrativi
che l'Autorita' sostiene nell'anno  2022  per  lo  svolgimento  delle
attivita' concernenti il servizio di piattaforma per la  condivisione
video  sono  stimati  in  1,2  milioni  di  euro,  come   dettagliato
nell'allegato C alla presente delibera; 
  Ritenuto necessario, in prima applicazione, alla luce  delle  stime
per l'anno 2022 dei costi amministrativi  dettati  dallo  svolgimento
dei  compiti  attribuiti  dalla  legge  in  materia  di  servizi   di
piattaforma per la condivisione di video e della base imponibile  del
contributo dovuto dai fornitori  di  VSP,  fissare  l'aliquota  nella
misura del 2 per mille dei ricavi conseguiti in Italia dai  fornitori
di  servizi  di  piattaforma  per  la  condivisione  di  video,  come
risultanti dall'ultimo bilancio o dalle  ultime  scritture  contabili
(anche di diritto straniero) approvati  precedentemente  all'adozione
della presente delibera; 
  Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della
raccomandazione   2003/361/CE   relativa   alla   definizione   delle
microimprese, piccole e medie imprese, la  non  assoggettabilita'  al
contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00),  in  considerazione  di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato  di,  crisi,
avendo attivita' sospesa, in liquidazione,  ovvero  sono  soggette  a
procedure concorsuali; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  garantire  l'uniformita'  delle
dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa  di  verifica  e
riscossione, adottare un modello telematico unico per il calcolo  del
contributo  dovuto   all'Autorita'   (Allegato   A),   basato   sulla
classificazione delle  attivita'  economiche  denominata  ATECO  2007
pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul  sito  web
www.istat.it, che permetta la ripartizione dei ricavi, delle  vendite
e delle prestazioni (voce A1 del conto economico o equivalente) nelle
sue componenti utili alla determinazione delle  contribuzioni  dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di
comunicazione elettronica (CE); 2) servizi  media  (SM);  3)  servizi
postali (SP); 4)  servizi  di  intermediazione  online  e  motori  di
ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto  d'autore  e  diritti
connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma
per la condivisione di video (servizi VSP);  7)  altri  ricavi.  Tale
ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti  in  diversi
settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse
linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi,  creando
una  corrispondenza  univoca  tra  base  imponibile  e   mercato   di
competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; 
  Ritenuto   opportuno   illustrare   le   modalita'   operative   di
compilazione del modello telematico  e  il  sistema  di  calcolo  del
contributo  VSP  mediante  l'adozione  di  «Istruzioni  relative   al
contributo dovuto all'Autorita' per  l'anno  2022  dai  fornitori  di
servizi di piattaforma per la condivisione di video» (Allegato B); 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Considerato che il presente atto interviene  a  valle  delle  altre
delibere contributive relative  all'anno  2022  e,  pertanto,  alcuni
soggetti potrebbero  aver  incluso  ricavi  indicati  dalla  presente
delibera nella base imponibile gia' oggetto di  altra  contribuzione.
In tal caso, previa  presentazione  di  idonea  documentazione,  essi
potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza  tra  il
contributo gia' versato a qualsiasi altro  titolo  all'Autorita'  per
l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera; 
  Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di
video,  definiti  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  contribuiscono  alle  spese  di
funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2022, ai sensi  dell'art.  1,
commi 65 e 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e
con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.