Art. 3 
 
               Infrastruttura tecnologica e modalita' 
                 di funzionamento della piattaforma 
 
  1.   Il   gestore   sviluppa   l'infrastruttura   tecnologica   per
l'attuazione dell'art. 28-bis,  comma  3,  applicando  i  criteri  di
accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4,  nel  rispetto
dei principi di usabilita', completezza  di  informazione,  chiarezza
del  linguaggio,   affidabilita',   semplicita'   di   consultazione,
qualita', omogeneita' e interoperabilita' nonche' riusabilita'  delle
infrastrutture esistenti con la  valorizzazione  della  tecnologia  e
dell'infrastruttura  gia'  sviluppata  ed  evoluta  per  i  pagamenti
elettronici. 
  2. Il gestore della piattaforma negli accordi di adesione stipulati
con l'ente erogatore definisce le specifiche modalita'  di  colloquio
della  piattaforma  con  i  sistemi  informativi  degli  stessi  enti
promotori per la gestione contabile della spesa, per  l'erogazione  e
fruizione dei benefici economici nonche' per la verifica del rispetto
dei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.  Tali
modalita'  si  basano  su   interfacce   di   servizio   informatiche
Application programming interface (API) ovvero su flussi  di  scambio
file. Le modalita' di interazione con la piattaforma delle  pubbliche
amministrazioni centrali sono definite sulla  base  delle  specifiche
tecniche, riguardanti i sistemi di contabilita' generale dello Stato,
messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Prima della messa in  funzione  della  piattaforma,  il  gestore
verifica il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test
sperimentali, secondo un piano dei test che potra' coinvolgere uno  o
piu' enti promotori. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza
e alla performance della piattaforma, e' destinato alla totalita' dei
casi d'uso e delle  funzionalita'  assegnate  alla  stessa  dall'art.
28-bis del decreto-legge n. 152  del  2021  e  dal  presente  decreto
attuativo. 
  4. L'operativita' della piattaforma e' monitorata  da  metriche  di
continuita' del servizio e  colloquio  telematico  con  gli  acquirer
convenzionati individuate con specifiche tecniche pubblicate sul sito
web del gestore della piattaforma e  redatte  dallo  stesso  gestore,
d'intesa con il Dipartimento per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. La piattaforma consta di due componenti autonome che  consentono
di accedere ai  benefici  economici  concessi  dalle  amministrazioni
pubbliche per acquisti effettuati rispettivamente mediante  strumenti
di pagamento ovvero strumenti di  acquisto.  La  progettazione  e  la
realizzazione infrastrutturale della piattaforma sono eseguite in due
fasi autonome e distinte. Il gestore della piattaforma realizza prima
la componente relativa  agli  strumenti  di  pagamento  entro  il  31
dicembre 2022 e successivamente quella  relativa  agli  strumenti  di
acquisto entro il 31 dicembre 2023. 
  6. Costituiscono casi di malfunzionamento della  piattaforma  tutti
gli impedimenti tecnici, individuati nelle specifiche tecniche di cui
al comma 4, che non consentono  agli  enti  promotori  di  rendere  i
servizi disponibili telematicamente sulla piattaforma. 
  7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato  sul  sito
web della  stessa  piattaforma,  nonche',  ove  necessario,  mediante
comunicazione ai sistemi informatici degli  enti  promotori.  Con  le
stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il  ripristino
della funzionalita' della stessa piattaforma. 
  8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione  della  stessa
al fine di garantire il rispetto ogni standard tecnologico in materia
di sicurezza e di  tutela  dei  dati  personali  e  provvede  al  suo
aggiornamento  tecnologico,  nonche'  alla  divulgazione  delle   sue
specifiche  tecniche  agli  acquirer   convenzionati,   agli   issuer
convenzionati e agli enti promotori  e,  in  ogni  caso,  a  tutti  i
soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio. 
  9. Con la convenzione stipulata tra il gestore della piattaforma  e
il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 28-bis,
comma 5, del decreto-legge, sono definite le modalita' e i  tempi  di
comunicazione dei flussi contabili relativi ai  benefici  nonche'  le
modalita' di accreditamento dei medesimi benefici, che consentono  la
regolamentazione dei benefici economici erogati,  con  le  interfacce
messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. 
  10.  Il  gestore  della  piattaforma  stabilisce  le  modalita'  di
remunerazione del servizio negli accordi di  adesione  stipulati  con
gli enti promotori che intendono avvalersene al fine di consentire la
copertura dei costi di gestione della  piattaforma  e  garantirne,  a
regime, l'autosostenibilita'.