Art. 3
Infrastruttura tecnologica e modalita'
di funzionamento della piattaforma
1. Il gestore sviluppa l'infrastruttura tecnologica per
l'attuazione dell'art. 28-bis, comma 3, applicando i criteri di
accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto
dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza
del linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione,
qualita', omogeneita' e interoperabilita' nonche' riusabilita' delle
infrastrutture esistenti con la valorizzazione della tecnologia e
dell'infrastruttura gia' sviluppata ed evoluta per i pagamenti
elettronici.
2. Il gestore della piattaforma negli accordi di adesione stipulati
con l'ente erogatore definisce le specifiche modalita' di colloquio
della piattaforma con i sistemi informativi degli stessi enti
promotori per la gestione contabile della spesa, per l'erogazione e
fruizione dei benefici economici nonche' per la verifica del rispetto
dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tali
modalita' si basano su interfacce di servizio informatiche
Application programming interface (API) ovvero su flussi di scambio
file. Le modalita' di interazione con la piattaforma delle pubbliche
amministrazioni centrali sono definite sulla base delle specifiche
tecniche, riguardanti i sistemi di contabilita' generale dello Stato,
messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.
3. Prima della messa in funzione della piattaforma, il gestore
verifica il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test
sperimentali, secondo un piano dei test che potra' coinvolgere uno o
piu' enti promotori. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza
e alla performance della piattaforma, e' destinato alla totalita' dei
casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla stessa dall'art.
28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e dal presente decreto
attuativo.
4. L'operativita' della piattaforma e' monitorata da metriche di
continuita' del servizio e colloquio telematico con gli acquirer
convenzionati individuate con specifiche tecniche pubblicate sul sito
web del gestore della piattaforma e redatte dallo stesso gestore,
d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La piattaforma consta di due componenti autonome che consentono
di accedere ai benefici economici concessi dalle amministrazioni
pubbliche per acquisti effettuati rispettivamente mediante strumenti
di pagamento ovvero strumenti di acquisto. La progettazione e la
realizzazione infrastrutturale della piattaforma sono eseguite in due
fasi autonome e distinte. Il gestore della piattaforma realizza prima
la componente relativa agli strumenti di pagamento entro il 31
dicembre 2022 e successivamente quella relativa agli strumenti di
acquisto entro il 31 dicembre 2023.
6. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti
gli impedimenti tecnici, individuati nelle specifiche tecniche di cui
al comma 4, che non consentono agli enti promotori di rendere i
servizi disponibili telematicamente sulla piattaforma.
7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito
web della stessa piattaforma, nonche', ove necessario, mediante
comunicazione ai sistemi informatici degli enti promotori. Con le
stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino
della funzionalita' della stessa piattaforma.
8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa
al fine di garantire il rispetto ogni standard tecnologico in materia
di sicurezza e di tutela dei dati personali e provvede al suo
aggiornamento tecnologico, nonche' alla divulgazione delle sue
specifiche tecniche agli acquirer convenzionati, agli issuer
convenzionati e agli enti promotori e, in ogni caso, a tutti i
soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio.
9. Con la convenzione stipulata tra il gestore della piattaforma e
il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 28-bis,
comma 5, del decreto-legge, sono definite le modalita' e i tempi di
comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici nonche' le
modalita' di accreditamento dei medesimi benefici, che consentono la
regolamentazione dei benefici economici erogati, con le interfacce
messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.
10. Il gestore della piattaforma stabilisce le modalita' di
remunerazione del servizio negli accordi di adesione stipulati con
gli enti promotori che intendono avvalersene al fine di consentire la
copertura dei costi di gestione della piattaforma e garantirne, a
regime, l'autosostenibilita'.