Art. 3 Infrastruttura tecnologica e modalita' di funzionamento della piattaforma 1. Il gestore sviluppa l'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'art. 28-bis, comma 3, applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita' nonche' riusabilita' delle infrastrutture esistenti con la valorizzazione della tecnologia e dell'infrastruttura gia' sviluppata ed evoluta per i pagamenti elettronici. 2. Il gestore della piattaforma negli accordi di adesione stipulati con l'ente erogatore definisce le specifiche modalita' di colloquio della piattaforma con i sistemi informativi degli stessi enti promotori per la gestione contabile della spesa, per l'erogazione e fruizione dei benefici economici nonche' per la verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tali modalita' si basano su interfacce di servizio informatiche Application programming interface (API) ovvero su flussi di scambio file. Le modalita' di interazione con la piattaforma delle pubbliche amministrazioni centrali sono definite sulla base delle specifiche tecniche, riguardanti i sistemi di contabilita' generale dello Stato, messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. 3. Prima della messa in funzione della piattaforma, il gestore verifica il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test sperimentali, secondo un piano dei test che potra' coinvolgere uno o piu' enti promotori. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza e alla performance della piattaforma, e' destinato alla totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla stessa dall'art. 28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e dal presente decreto attuativo. 4. L'operativita' della piattaforma e' monitorata da metriche di continuita' del servizio e colloquio telematico con gli acquirer convenzionati individuate con specifiche tecniche pubblicate sul sito web del gestore della piattaforma e redatte dallo stesso gestore, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La piattaforma consta di due componenti autonome che consentono di accedere ai benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche per acquisti effettuati rispettivamente mediante strumenti di pagamento ovvero strumenti di acquisto. La progettazione e la realizzazione infrastrutturale della piattaforma sono eseguite in due fasi autonome e distinte. Il gestore della piattaforma realizza prima la componente relativa agli strumenti di pagamento entro il 31 dicembre 2022 e successivamente quella relativa agli strumenti di acquisto entro il 31 dicembre 2023. 6. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, individuati nelle specifiche tecniche di cui al comma 4, che non consentono agli enti promotori di rendere i servizi disponibili telematicamente sulla piattaforma. 7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito web della stessa piattaforma, nonche', ove necessario, mediante comunicazione ai sistemi informatici degli enti promotori. Con le stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma. 8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa al fine di garantire il rispetto ogni standard tecnologico in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali e provvede al suo aggiornamento tecnologico, nonche' alla divulgazione delle sue specifiche tecniche agli acquirer convenzionati, agli issuer convenzionati e agli enti promotori e, in ogni caso, a tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio. 9. Con la convenzione stipulata tra il gestore della piattaforma e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 28-bis, comma 5, del decreto-legge, sono definite le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici nonche' le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici, che consentono la regolamentazione dei benefici economici erogati, con le interfacce messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. 10. Il gestore della piattaforma stabilisce le modalita' di remunerazione del servizio negli accordi di adesione stipulati con gli enti promotori che intendono avvalersene al fine di consentire la copertura dei costi di gestione della piattaforma e garantirne, a regime, l'autosostenibilita'.