Art. 4
Adesione degli enti promotori alla piattaforma
1. Gli enti promotori accedono alla piattaforma tramite Spid o CIE,
di livello di sicurezza almeno significativo, del funzionario
incaricato di curare le attivita' istruttorie preliminari
all'adesione alla piattaforma.
2. Il funzionario incaricato compila la lettera di adesione, con la
quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, resa
disponibile sulla piattaforma.
3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale
dell'ente erogatore, risultante dall'indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, la
lettera di adesione compilata ai sensi del comma 2. L'ente erogatore
restituisce la lettera di adesione, sottoscritta con firma digitale
del dirigente competente, tramite il canale messo a disposizione dal
gestore della piattaforma.
4. Gli enti promotori, perfezionato il procedimento di adesione,
accedono alla piattaforma con livello di sicurezza almeno
significativo ovvero con Spid o CIE dei funzionari autorizzati, i cui
estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di
configurazione con le modalita' definite nelle specifiche tecniche di
cui all'art. 3, comma 4.
5. Nell'ambito dell'accordo di adesione, il gestore della
piattaforma fornisce un preventivo dettagliato dei costi di setup e
dei costi di gestione dell'iniziativa sulla piattaforma sulla base di
parametri quali il numero degli utenti coinvolti, il budget
dell'iniziativa e il potenziale numero di transazioni interessate.