Art. 5 
 
            Modalita' di configurazione di un'iniziativa 
                    da parte di un ente erogatore 
 
  1. I funzionari degli enti  promotori,  dopo  essersi  autenticati,
attraverso un'apposita interfaccia web della piattaforma, con Spid  o
CIE, di livello di sicurezza almeno  significativo,  provvedono  alla
configurazione  dell'iniziativa  e  all'inserimento  delle   relative
informazioni  anche  sfruttando  le  opzioni  proposte  dalla  stessa
piattaforma. 
  2. Il gestore della  piattaforma  mette  a  disposizione  dell'ente
erogatore  un  proprio  operatore  che  fornisce  assistenza  tecnico
operativa per la configurazione manuale dell'iniziativa  proposta  se
le funzionalita' e le opzioni messe a disposizione dalla  piattaforma
non  sono  in  grado  di  supportare   integralmente   l'ente   nella
configurazione dell'iniziativa. 
  3. L'iniziativa configurata dall'ente  erogatore,  in  presenza  di
criticita' tecniche, viene posta dal gestore in momentaneo  stato  di
revisione. In tal caso, un operatore del  gestore  della  piattaforma
verifica la configurazione effettuata con la collaborazione dell'ente
erogatore. L'iniziativa sara' resa disponibile in piattaforma. previa
rimozione dello stato di revisione, solo all'esito della  risoluzione
delle criticita' riscontrate. 
  4. Le attivita' di configurazione manuale  di  cui  al  comma  2  e
quelle di  cui  al  comma  3,  entrambe  in  capo  al  gestore  della
piattaforma, sono limitate ai soli interventi tecnici  relativi  alla
operativita'    della    piattaforma.    L'ente     erogatore     e',
conseguentemente, responsabile di ogni altra  valutazione  in  merito
alla configurazione dell'iniziativa.