Art. 5
Modalita' di configurazione di un'iniziativa
da parte di un ente erogatore
1. I funzionari degli enti promotori, dopo essersi autenticati,
attraverso un'apposita interfaccia web della piattaforma, con Spid o
CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, provvedono alla
configurazione dell'iniziativa e all'inserimento delle relative
informazioni anche sfruttando le opzioni proposte dalla stessa
piattaforma.
2. Il gestore della piattaforma mette a disposizione dell'ente
erogatore un proprio operatore che fornisce assistenza tecnico
operativa per la configurazione manuale dell'iniziativa proposta se
le funzionalita' e le opzioni messe a disposizione dalla piattaforma
non sono in grado di supportare integralmente l'ente nella
configurazione dell'iniziativa.
3. L'iniziativa configurata dall'ente erogatore, in presenza di
criticita' tecniche, viene posta dal gestore in momentaneo stato di
revisione. In tal caso, un operatore del gestore della piattaforma
verifica la configurazione effettuata con la collaborazione dell'ente
erogatore. L'iniziativa sara' resa disponibile in piattaforma. previa
rimozione dello stato di revisione, solo all'esito della risoluzione
delle criticita' riscontrate.
4. Le attivita' di configurazione manuale di cui al comma 2 e
quelle di cui al comma 3, entrambe in capo al gestore della
piattaforma, sono limitate ai soli interventi tecnici relativi alla
operativita' della piattaforma. L'ente erogatore e',
conseguentemente, responsabile di ogni altra valutazione in merito
alla configurazione dell'iniziativa.