Art. 5 Modalita' di configurazione di un'iniziativa da parte di un ente erogatore 1. I funzionari degli enti promotori, dopo essersi autenticati, attraverso un'apposita interfaccia web della piattaforma, con Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, provvedono alla configurazione dell'iniziativa e all'inserimento delle relative informazioni anche sfruttando le opzioni proposte dalla stessa piattaforma. 2. Il gestore della piattaforma mette a disposizione dell'ente erogatore un proprio operatore che fornisce assistenza tecnico operativa per la configurazione manuale dell'iniziativa proposta se le funzionalita' e le opzioni messe a disposizione dalla piattaforma non sono in grado di supportare integralmente l'ente nella configurazione dell'iniziativa. 3. L'iniziativa configurata dall'ente erogatore, in presenza di criticita' tecniche, viene posta dal gestore in momentaneo stato di revisione. In tal caso, un operatore del gestore della piattaforma verifica la configurazione effettuata con la collaborazione dell'ente erogatore. L'iniziativa sara' resa disponibile in piattaforma. previa rimozione dello stato di revisione, solo all'esito della risoluzione delle criticita' riscontrate. 4. Le attivita' di configurazione manuale di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3, entrambe in capo al gestore della piattaforma, sono limitate ai soli interventi tecnici relativi alla operativita' della piattaforma. L'ente erogatore e', conseguentemente, responsabile di ogni altra valutazione in merito alla configurazione dell'iniziativa.