Art. 8 Utilizzo di strumenti di acquisto 1. Agli utenti e' consentito di partecipare ad un'iniziativa mediante l'utilizzo strumenti di acquisto a cui e' associato, per ciascuno strumento, un PIN specifico rilasciato dal gestore della piattaforma, attraverso i canali abilitanti gestiti dallo stesso gestore, al solo scopo di poter utilizzare tali strumenti di acquisto per la partecipazione alle iniziative. 2. L'utente al momento dell'acquisto presso un esercente si identifica con uno strumento di acquisto e con il PIN specifico mediante il dispositivo di accettazione opportunamente configurato. Il dispositivo di accettazione, per il tramite dell'acquirer convenzionato, invia la richiesta autorizzativa al gestore della piattaforma trasmettendo le seguenti informazioni: a. l'identificativo dello strumento di acquisto e il PIN specifico con opportuni sistemi crittografici; b. gli estremi della transazione, tra cui: 1. la marcatura temporale dell'operazione; 2. l'importo dell'operazione espresso in euro; 3. gli identificativi univoci dell'operazione che colleghino le fasi dell'operazione di pagamento stessa; c. l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun acquirer o dalla piattaforma; d. l'identificativo fiscale dell'esercente; e. il MCC dell'esercente; 3. L'esercente, se l'iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti, trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il tramite dell'acquirer convenzionato. 4. La piattaforma verifica in tempo reale il diritto dell'utente a uno o piu' benefici economici. In caso di esito positivo autorizza, totalmente o parzialmente, a seconda delle regole fissate per l'iniziativa, l'importo dell'acquisto, permettendo all'esercente di concludere la fase di acquisto. 5. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di configurazione dell'iniziativa fissate dall'ente erogatore, provvede a calcolare l'importo del rimborso spettante all'esercente e predispone i flussi informativi utili all'ente erogatore per procedere al rimborso nei confronti dell'esercente. I flussi sono inviati all'ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall'ente erogatore affinche' lo stesso ente erogatore o un altro soggetto incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi le disposizioni di pagamento verso l'esercente, anche per il tramite del relativo acquirer convenzionato. Il rimborso spettante all'esercente viene accreditato per il tramite del relativo acquirer convenzionato o sul conto corrente di cui all'Iban indicato dall'esercente per il tramite del relativo acquirer convenzionato. 6. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 5, mette a disposizione dell'ente erogatore specifici report standard predisposti in autonomia dal gestore della piattaforma senza possibilita' da parte dell'ente erogatore di richiedere al gestore ulteriore reportistica a suo supporto.