Art. 8
Utilizzo di strumenti di acquisto
1. Agli utenti e' consentito di partecipare ad un'iniziativa
mediante l'utilizzo strumenti di acquisto a cui e' associato, per
ciascuno strumento, un PIN specifico rilasciato dal gestore della
piattaforma, attraverso i canali abilitanti gestiti dallo stesso
gestore, al solo scopo di poter utilizzare tali strumenti di acquisto
per la partecipazione alle iniziative.
2. L'utente al momento dell'acquisto presso un esercente si
identifica con uno strumento di acquisto e con il PIN specifico
mediante il dispositivo di accettazione opportunamente configurato.
Il dispositivo di accettazione, per il tramite dell'acquirer
convenzionato, invia la richiesta autorizzativa al gestore della
piattaforma trasmettendo le seguenti informazioni:
a. l'identificativo dello strumento di acquisto e il PIN
specifico con opportuni sistemi crittografici;
b. gli estremi della transazione, tra cui:
1. la marcatura temporale dell'operazione;
2. l'importo dell'operazione espresso in euro;
3. gli identificativi univoci dell'operazione che colleghino le
fasi dell'operazione di pagamento stessa;
c. l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun
acquirer o dalla piattaforma;
d. l'identificativo fiscale dell'esercente;
e. il MCC dell'esercente;
3. L'esercente, se l'iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti,
trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene
acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il
tramite dell'acquirer convenzionato.
4. La piattaforma verifica in tempo reale il diritto dell'utente a
uno o piu' benefici economici. In caso di esito positivo autorizza,
totalmente o parzialmente, a seconda delle regole fissate per
l'iniziativa, l'importo dell'acquisto, permettendo all'esercente di
concludere la fase di acquisto.
5. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di
configurazione dell'iniziativa fissate dall'ente erogatore, provvede
a calcolare l'importo del rimborso spettante all'esercente e
predispone i flussi informativi utili all'ente erogatore per
procedere al rimborso nei confronti dell'esercente. I flussi sono
inviati all'ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall'ente
erogatore affinche' lo stesso ente erogatore o un altro soggetto
incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi
le disposizioni di pagamento verso l'esercente, anche per il tramite
del relativo acquirer convenzionato. Il rimborso spettante
all'esercente viene accreditato per il tramite del relativo acquirer
convenzionato o sul conto corrente di cui all'Iban indicato
dall'esercente per il tramite del relativo acquirer convenzionato.
6. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 5, mette a
disposizione dell'ente erogatore specifici report standard
predisposti in autonomia dal gestore della piattaforma senza
possibilita' da parte dell'ente erogatore di richiedere al gestore
ulteriore reportistica a suo supporto.