Art. 9
Acquirer convenzionati
1. Gli acquirer operanti sul territorio nazionale, previo accordo
con il gestore della piattaforma, integrano i propri sistemi
tecnologici con la stessa piattaforma, al fine di consentire la
trasmissione dei dati relativi alle transazioni di pagamento per il
funzionamento della piattaforma, comprese quelle gestite internamente
(c.d. modalita' on-us) e incluse le operazioni di storno o
riaccredito.
2. L'integrazione di cui al comma 1 da parte degli acquirer
convenzionati consente la partecipazione dei loro esercenti alle
iniziative degli enti promotori, con facolta' degli stessi esercenti
di decidere se accettare solo strumenti di pagamento o anche
strumenti di acquisto.