Art. 9 Acquirer convenzionati 1. Gli acquirer operanti sul territorio nazionale, previo accordo con il gestore della piattaforma, integrano i propri sistemi tecnologici con la stessa piattaforma, al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi alle transazioni di pagamento per il funzionamento della piattaforma, comprese quelle gestite internamente (c.d. modalita' on-us) e incluse le operazioni di storno o riaccredito. 2. L'integrazione di cui al comma 1 da parte degli acquirer convenzionati consente la partecipazione dei loro esercenti alle iniziative degli enti promotori, con facolta' degli stessi esercenti di decidere se accettare solo strumenti di pagamento o anche strumenti di acquisto.