Art. 9 
 
                       Acquirer convenzionati 
 
  1. Gli acquirer operanti sul territorio nazionale,  previo  accordo
con  il  gestore  della  piattaforma,  integrano  i  propri   sistemi
tecnologici con la stessa  piattaforma,  al  fine  di  consentire  la
trasmissione dei dati relativi alle transazioni di pagamento  per  il
funzionamento della piattaforma, comprese quelle gestite internamente
(c.d.  modalita'  on-us)  e  incluse  le  operazioni  di   storno   o
riaccredito. 
  2. L'integrazione di  cui  al  comma  1  da  parte  degli  acquirer
convenzionati consente la  partecipazione  dei  loro  esercenti  alle
iniziative degli enti promotori, con facolta' degli stessi  esercenti
di  decidere  se  accettare  solo  strumenti  di  pagamento  o  anche
strumenti di acquisto.