Art. 2 
 
                  Tipologie di azioni finanziabili 
 
  1. Le regioni, sentite le  autonomie  locali  e  le  organizzazioni
rappresentative di categoria nel rispetto dei  modelli  organizzativi
regionali,  individuano  nel  dettaglio   i   progetti   da   attuare
nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: 
    a) interventi di  assistenza  diretta  in  favore  dei  caregiver
regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo  o  assegni
di cura; 
    b) interventi  di  assistenza  diretta  o  indiretta  tramite  la
predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili  per  prestazioni
di assistenza sociosanitaria; 
    c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni
di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con
interventi  di  sollievo,  ad  esempio  per  il  fine  settimana  che
favoriscano  una  sostituzione  nell'assistenza  o  un  ricovero   in
struttura residenziale aventi carattere di temporaneita'; 
    d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a  percorsi  di
sostegno psicologico individuale o di gruppo; 
    e)  interventi  volti  ad  attivita'  di  formazione  dei  nuclei
familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima  o
comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1,  comma  255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa. 
    f) Interventi programmati per effetto  del  decreto  18  dicembre
2021 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo
per il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e  assistenza  del  caregiver
familiare per l'anno 2021.»