Art. 2 Tipologie di azioni finanziabili 1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura; b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria; c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneita'; d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo; e) interventi volti ad attivita' di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa. f) Interventi programmati per effetto del decreto 18 dicembre 2021 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021.»