Art. 3 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui  all'art.  1  sono  ripartite  tra
ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri  utilizzati  per  la
ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024,  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022. 
  2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di  cui  all'art.
1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse  umane,  di
beni e servizi messi a  disposizione  dalle  stesse  regioni  per  la
realizzazione dei citati interventi. 
  3. Ai  fini  del  cofinanziamento  di  cui  al  comma  2  non  sono
considerate utili altre risorse di derivazione statale.