Art. 3 Criteri di riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022. 2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi. 3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.