Art. 4 Erogazione delle risorse 1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve essere allegata una delibera di giunta regionale concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. 4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'art. 2 del presente decreto. 5. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' in formato elettronico all'indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.