Art. 4 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le regioni adottano, nell'ambito della  generale  programmazione
di integrazione sociosanitaria  e  nell'ambito  della  programmazione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver,  specifici
indirizzi  integrati  di  programmazione   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli  organizzativi
regionali e di confronto  con  le  autonomie  locali,  prevedendo  il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza  delle  persone
con disabilita'. 
  2.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri  trasferisce
alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella  1
allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a  seguito
di specifica richiesta, nella quale sono indicati  gli  indirizzi  di
programmazione di cui al comma 1, la tipologia  degli  interventi  di
cui agli articoli 1 e 2, nonche' la compartecipazione finanziaria  di
cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Alla richiesta  di  cui  al  comma  2,  da  inviare  in  formato
elettronico  all'indirizzo   Pec:   ufficio.disabilita@pec.governo.it
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  deve
essere allegata una delibera di giunta regionale concernente il piano
di massima delle attivita' per la realizzazione degli  interventi  da
finanziare ai fini della  valorizzazione  del  ruolo  di  cura  e  di
assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un  cronoprogramma
di attuazione e dei relativi costi. 
  4.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita' della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  provvede,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma  2,  all'erogazione,  in  un'unica  soluzione,  delle   risorse
destinate a ciascuna regione, previa verifica  della  coerenza  degli
interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le  tipologie  di
azioni finanziabili di cui all'art. 2 del presente decreto. 
  5. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione regionale, e nel rispetto  dei  modelli  organizzativi
regionali  entro  sessanta  giorni  dall'effettivo  versamento  delle
stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in  favore
delle persone con disabilita'. L'erogazione agli ambiti  territoriali
e' comunicata all'Ufficio per le politiche in  favore  delle  persone
con   disabilita'   in   formato   elettronico   all'indirizzo   Pec:
ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni  dall'effettivo
trasferimento delle risorse. 
  6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per  le  politiche
in favore delle persone con disabilita' tutti  i  dati  necessari  al
monitoraggio delle risorse  trasferite  di  cui  al  comma  2,  entro
sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti
territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato  A  che  forma
parte integrante del presente decreto.