IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, recante «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE»; 
  Visto il decreto legislativo n.  50  del  18  aprile  2016  recante
«Codice  dei  contratti  pubblici»  in  attuazione  delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216,  comma
27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui all'art. 133 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i contratti  pubblici
affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso  di
esecuzione; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 1-septies, comma 8, che ha istituito nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le  cui  modalita'
di  utilizzo  sono  disciplinate  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, garantendo  la  parita'
di accesso per le piccole, medie e  grandi  imprese  di  costruzione,
nonche'   la    proporzionalita',    per    gli    aventi    diritto,
nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali» e, in particolare,  l'art.  25,
comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per  l'anno  2022
la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in  particolare,
l'art. 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato  di
120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui  al
citato art. 1-septies, comma 8; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare,  l'art.  26,
che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021,  prevede  che  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto  2022  fino  al  31  dicembre
2022,  e'  adottato,  anche  in  deroga  alle   specifiche   clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2
del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del  predetto  aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto  dei  ribassi
formulati in  sede  di  offerta,  sono  riconosciuti  dalla  stazione
appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse  di
cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1; 
  Visto, altresi', il comma 4, lettera b), del  citato  art.  26,  ai
sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse  indicate  al
comma 1 del medesimo art. 26, in relazione agli interventi diversi da
quelli finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  ovvero  in  relazione  ai  quali   siano
nominati  Commissari  straordinari   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «..a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'art.  1-septies,  comma  8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  incrementate
dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'art. 25,
comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  e  dall'art.  23,
comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21  del  2022  secondo  le
modalita' previste  di  cui  all'art.  1-septies,  comma  8,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021»; 
  Visto, inoltre, il comma 5, lettera b), del medesimo art.  26,  che
ha incrementato di ulteriori 550 milioni di euro per l'anno  2023  la
dotazione del Fondo di cui al citato art.  1-septies,  comma  8,  del
decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e, in particolare,  gli  articoli
61 e 90, ai fini dell'individuazione delle piccole,  medie  e  grandi
imprese di costruzione richiamate dal suddetto art. 1-septies,  comma
8, del decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Considerato che, per l'anno  2023,  la  dotazione  complessiva  del
Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n.
73 del 2021, destinata alle finalita' di cui all'art.  26,  comma  4,
lett. b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro
550 milioni e che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha
istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  -
CDR 2 - assegnato alla Direzione  generale  per  la  regolazione  dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2021, n. 258,
che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo  per  l'adeguamento
dei prezzi dei  materiali  da  costruzione  di  cui  al  citato  art.
1-septies, comma 8, per il primo semestre dell'anno 2021; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili n. 84  del  5  aprile  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n.  100,
che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo  per  l'adeguamento
dei prezzi dei materiali da  costruzione  di  cui  al  medesimo  art.
1-septies, comma 8, per il secondo semestre dell'anno 2021; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili del 27 luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  23  agosto  2022,  n.  196,  che
disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo per  l'adeguamento  dei
prezzi  dei  materiali  da  costruzione  di  cui  al  medesimo   art.
1-septies, comma 8, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), e l'art. 5  del  decreto-legge
11 novembre 2022 n.  173,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
generale n. 264 dell'11 novembre 2022,  con  il  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ha  assunto  la
denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto di dover procedere, ai  sensi  degli  articoli  1-septies,
comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 26, comma 4, lettera  b),
del decreto-legge n. 50 del 2022, all'adozione di un decreto  recante
la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento
dei prezzi per le finalita' di cui al  medesimo  art.  26,  comma  4,
lettera b), con riferimento agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022,  garantendo  la
parita' di  accesso  per  la  piccola,  media  e  grande  impresa  di
costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli  aventi  diritto,
nell'assegnazione delle risorse; 
  Ritenuto, al fine di assicurare parita' di accesso  al  fondo  alle
categorie della piccola, media e grande impresa, come definite  dagli
art. 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
2010, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente
a quanto stabilito  con  i  precedenti  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 371 del 30  settembre
2021, n. 84 del 5 aprile 2022 e del 27 luglio 2022  una  quota  parte
pressoche' equivalente del suddetto Fondo pari ad euro 187.000.000,00
per la categoria «piccola impresa», ad  euro  181.500.000,00  per  la
categoria «media impresa» e ad euro 181.500.000,00 per  la  categoria
«grande impresa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In relazione agli  interventi  di  cui  all'art.  26,  comma  4,
lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  le  modalita'  di
accesso  al  Fondo  di  cui  all'art.   1-septies,   comma   8,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  di  seguito  «Fondo»,  sono
disciplinate dal presente  decreto  con  riferimento  agli  stati  di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31
dicembre 2022. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1,  avente  una  dotazione  complessiva
pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2022, e' cosi' ripartito: 
    a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai  fini
del presente decreto, deve intendersi quale impresa in  possesso  dei
requisiti di  cui  all'art.  90  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in  possesso  della  qualificazione
nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
    b) il 33 per cento alla categoria «media impresa»  che,  ai  fini
del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della
qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui  all'art.  61
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
    c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che,  ai  fini
del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della
qualificazione nella settima o ottava classifica di cui  all'art.  61
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. 
  3. Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui al comma 1
concorre alla distribuzione delle risorse  assegnate  alle  categorie
individuate dal comma  2  esclusivamente  in  ragione  della  propria
qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207  del   2010,   a   prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato. 
  4. Nel  caso  di  interventi  di  cui  al  comma  1  aggiudicati  a
raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  di  tipo  orizzontale  e
verticale ai sensi dell'art. 37 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50,  ciascun  raggruppamento  concorre  alla  distribuzione  delle
risorse   assegnate   alle   categorie   individuate   al   comma   2
esclusivamente in ragione della qualificazione  posseduta,  ai  sensi
della  parte  II,  titolo  III,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa  mandataria,  a  prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato. 
  5. Nel caso  di  interventi  di  cui  al  comma  1  aggiudicati  ad
operatori economici stabiliti negli altri Stati  aderenti  all'Unione
europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici o in Paesi che, in  base  ad  altre  norme  di
diritto  internazionale  o  in  base  ad  accordi  internazionali   o
bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la
partecipazione ad appalti  pubblici  a  condizioni  di  reciprocita',
l'individuazione della categoria di appartenenza di cui  al  comma  2
viene effettuata sulla base della documentazione prodotta,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ovvero
dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.