Art. 2 1. L'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, e' consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse: a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2022. 2. Per la richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti di cui al comma 1, pena esclusione, devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalita' indicate nella medesima piattaforma che sara' aperta a partire dal 2 gennaio 2023 - ore 10,00 e sino al 31 gennaio 2023 - ore 16,00. La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma informatica, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato indicato) dei soggetti di cui al comma 1 e trasmessa all'indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro e non oltre le ore 23,59 del 31 gennaio 2023; fara' fede l'orario di ricezione presso la suddetta casella PEC. 3. Il modulo di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestate dai soggetti di cui al comma 1 sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza; b) data di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto previsto al comma 1; c) categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3; d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1; e) copia dello stato di avanzamento dei lavori; f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali; g) entita' delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata la richiesta di accesso al Fondo; h) l'entita' del contributo richiesto; i) gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.