Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi  dell'art.  1,
la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e  la
vigilanza  sulle  grandi  opere,  sulla  base  dei   dati   e   delle
informazioni fornite con le modalita' di cui all'art. 2,  assegna  le
risorse a ciascuno dei soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  con
riguardo alle richieste di accesso al Fondo ammissibili,  in  ragione
dell'importo complessivo degli stati di  avanzamento  lavori  cui  si
riferiscono le suddette richieste, ripartiti  per  piccola,  media  e
grande impresa. 
  2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del  Fondo
e tenuto conto della dotazione  assegnata  a  ciascuna  categoria  di
imprese, la Direzione  generale  per  la  regolazione  dei  contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi  opere,  dopo  la  scadenza  dei
termini per la presentazione delle  richieste  di  accesso  al  Fondo
presentate secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2,  e  nelle
more dello svolgimento della  relativa  attivita'  istruttoria,  puo'
riconoscere a ciascuno dei soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto ai sensi
dell'art. 23, comma 1,  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51.
Qualora all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al primo  periodo
la richiesta di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o  in  parte,
la medesima Direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla
ripetizione totale  o  parziale  dell'importo  erogato  a  titolo  di
anticipazione, che e' versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnato al Fondo.