Art. 3 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalita' di cui all'art. 2, assegna le risorse a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, con riguardo alle richieste di accesso al Fondo ammissibili, in ragione dell'importo complessivo degli stati di avanzamento lavori cui si riferiscono le suddette richieste, ripartiti per piccola, media e grande impresa. 2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo presentate secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attivita' istruttoria, puo' riconoscere a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Qualora all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo la richiesta di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima Direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.